Stop all’allievo maresciallo dei carabinieri per una potenziale fragilità cardiaca
Decisivi gli accertamenti che hanno portato alla luce una condizione compatibile con la sindrome di Brugada, cioè una cardiopatia

Legittima l’inidoneità fisica al servizio militare dell’allievo maresciallo dell’Arma dei Carabinieri affetto da una potenziale fragilità cardiaca. I giudici (sentenza 8962 del 9 novembre 2024 del Consiglio di Stato) hanno ritenuto corretta la posizione assunta dall’Arma e dal Ministero della Difesa nei confronti di un carabiniere frequentante il secondo anno di corso della ‘Scuola Marescialli’ e dichiarato non idoneo al servizio di istituto nell’Arma dei Carabinieri. A dare il “la” al contenzioso è stato uno specifico episodio. Nel giugno del 2022, difatti, il militare, in occasione di una marcia durata circa quattro ore e mezza, ha presentato un episodio di natura presincopale con cefalea e vomito. Successivamente è stato ricoverato in ospedale, dove plurimi accertamenti strumentali, oltre che consulenze specialistiche, che consentivano di inquadrare una condizione compatibile con la sindrome di Brugada, cioè una cardiopatia. A quel punto, sulla base del complesso degli accertamenti effettuati, i giudizi medici formulati dalla Sanità militare, e culminati nella dichiarazione di inidoneità al servizio di istituto nell’Arma dei Carabinieri formulato dalla Commissione Medica, hanno evidenziato la possibilità evolutiva della condizione patologica sofferta nel senso di un peggioramento. A fronte di tale quadro, sono inutili le obiezioni sollevate dal militare, poiché, secondo i giudici, è legittimo il provvedimento dichiarativo di inidoneità fisica al servizio militare incondizionato adottato nei confronti dell’allievo maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, affetto da una caratteristica o imperfezione ritenuta indicativa di una peculiarità elettrofisiologica cardiaca e, quindi, di una potenziale fragilità cardiaca astrattamente idonea a porre in pericolo la vita del soggetto, o comunque ad esporlo al rischio di gravi eventi dannosi. Per fare maggiore chiarezza, poi, i giudici sottolineano che l’idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche non patologiche accertate secondo parametri di maggior rigore per i reclutamenti di volontari.