Stoppato il piano di lottizzazione: il promissario acquirente del terreno non può impugnare il provvedimento

Decisiva la mancanza della effettiva e materiale disponibilità del bene che è solo promesso in vendita

Stoppato il piano di lottizzazione: il promissario acquirente del terreno non può impugnare il provvedimento

Se il Comune stoppa un piano di lottizzazione, l’acquirente del terreno coinvolto da quel piano non può ritenere legittimato ad impugnare il provvedimento. Sempre che, però, egli, nonostante la stipula del contratto preliminare di compravendita dell’area, non abbia acquisito la effettiva e materiale disponibilità del terreno, disponibilità che si potrebbe configurare in caso di preliminare cosiddetto ad effetti anticipati, con cui si anticipa, appunto, almeno l’effetto della consegna del bene. Su questo fronte i giudici precisano poi che il potere di conformazione e di autorizzazione edilizia investe in via diretta ed esclusiva il proprietario del bene, mentre il vincolo che si instaura tra il promittente venditore ed il promissario acquirente fa sì che le modalità di esercizio di quel potere riverberino effetti solo indiretti sulla posizione dell’acquirente, relegandola a quella di titolare di un mero interesse di fatto. Ne consegue che, rispetto ad eventuali interventi edilizi via via autorizzati sul bene promesso in vendita, l’acquirente è privo di una situazione giuridica soggettiva idonea a differenziarne la posizione e quindi a radicarne la legittimazione. (Sentenza 1768 del 14 marzo 2022 del Consiglio di Stato)

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