Straniero irregolare: possibile il trattenimento in una sezione di una struttura carceraria

Fondamentale però che le condizioni applicate agli immigrati irregolari non comportino un confinamento in ambiente carcerario

Straniero irregolare: possibile il trattenimento in una sezione di una struttura carceraria

Possibile catalogare come Centro di permanenza temporanea per il trattenimento dello straniero presente irregolarmente nel Paese la sezione di una struttura carceraria. Nella vicenda presa in esame dai giudici si fa riferimento alla storia di un cittadino afgano che, una volta entrato in Germania, si è visto respinto la domanda di asilo e si è ritrovato, quindi, dal giugno del 2017 con un avviso di allontanamento. Tre anni dopo, però, è stato fermato a bordo di un autobus sul suolo tedesco e le autorità ne hanno disposto il trattenimento ai fini dell’allontanamento, presso una sezione di un istituto penitenziario. I giudici comunitari chiariscono che una sezione specifica di un istituto penitenziario che, da una parte, pur disponendo di un proprio direttore, sia subordinata alla direzione di tale istituto e soggetta all’autorità del Ministro responsabile per gli istituti penitenziari e nella quale, dall’altra, cittadini di Paesi terzi sono trattenuti, ai fini dell’allontanamento, in specifici edifici dotati di proprie strutture e isolati dagli altri edifici di tale sezione in cui sono detenute persone condannate penalmente, può essere considerata un apposito centro di permanenza temporanea. A patto, però, che le condizioni di trattenimento applicabili a questi cittadini evitino, quanto più possibile, che tale trattenimento sia simile a un confinamento in ambiente carcerario. (Sentenza del 10 marzo 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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