TAR competente in caso di esecuzione di lavori a seguito di appalti pubblici
Qual è il tribunale competente in caso di controversie riguardanti atti legati a una procedura a evidenza pubblica?
In una recente sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze affronta la questione della competenza territoriale per le controversie relative agli atti connessi a una procedura di evidenza pubblica. Nel caso in questione, un'impresa impugnava i provvedimenti di liquidazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei lavori di una variante stradale.
Il tribunale amministrativo ricorda i due criteri di riparto della competenza territoriale previsti dall'articolo 13 del Codice del processo amministrativo. Il primo criterio si basa sulla sede dell'autorità emanante l'atto impugnato, mentre il secondo criterio si basa sul luogo di produzione degli effetti diretti dell'atto impugnato, limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Secondo il tribunale, il criterio del luogo di produzione degli effetti deve prevalere in virtù dell'uso dell'espressione "comunque" nella legge. Pertanto, per determinare il tribunale competente per le controversie sui provvedimenti connessi ad una procedura di evidenza pubblica, si deve considerare il luogo in cui si verificano gli effetti diretti dell'atto finale della procedura.
Questo luogo corrisponde all'area in cui vengono eseguiti i lavori, indipendentemente dalla sede dell'ente appaltante o dalla sede dei partecipanti alla gara. Nel caso in esame, i lavori erano stati eseguiti interamente nella regione Toscana, quindi il TAR Firenze ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale e ha respinto il ricorso dell'impresa per mancanza di fondamento.
In sintesi, il tribunale ha stabilito che il TAR competente per le controversie relative agli atti connessi ad una procedura a evidenza pubblica è determinato dal luogo in cui si producono gli effetti diretti dell'atto finale della procedura. Questa decisione si basa sull'interpretazione del criterio legale e ha importanti implicazioni per le controversie nel settore degli appalti pubblici. (T.A.R. Firenze Toscana sez. IV, 7 dicembre 2023, n. 1144)