Troppi cinquantacinque mesi da interinale presso la stessa azienda

Evidente, secondo i giudici, il ricorso abusivo all’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale, a fronte del rinnovo di tali missioni su uno stesso posto presso un’impresa utilizzatrice per la durata di cinquantacinque mesi

Troppi cinquantacinque mesi da interinale presso la stessa azienda

Possibile il ricorso a lungo termine del lavoratore interinale. Ciò alla luce della direttiva europea relativa al lavoro tramite agenzia interinale, direttiva secondo cui il termine temporaneamente non osta alla messa a disposizione di un lavoratore, che ha un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale, presso un’impresa utilizzatrice per coprire un posto permanente e che non è occupato a titolo di sostituzione. A essere preso in esame è il caso relativo al rapporto – durato cinquantacinque mesi – tra un lavoratore e un’azienda tedesca. Il lavoratore chiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro, in quanto, a suo dire, l’assegnazione presso la società in qualità di lavoratore tramite agenzia interinale, vista la durata, non può essere qualificata come avvenuta temporaneamente. I giudici chiariscono, comunque, che costituisce un ricorso abusivo all’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale il rinnovo di tali missioni su uno stesso posto presso un’impresa utilizzatrice per la durata di cinquantacinque mesi, nell’ipotesi in cui le missioni successive dello stesso lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell’attività, presso quest’ultima impresa, più lunga di quella che può essere ragionevolmente qualificata come temporanea. (Sentenza del 17 marzo 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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