Università: legittimo stabilire la non rieleggibilità del Rettore

Salvo previsione espressa dello statuto

Università: legittimo stabilire la non rieleggibilità del Rettore

Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il caso relativo a un professore ordinario in servizio presso l’Università di Camerino che si è visto negare la possibilità di candidarsi alla carica di Rettore dell’ateneo in occasione della tornata elettorale del giugno 2023 e relativa al periodo 1° novembre 2023-31 ottobre 2029 poiché già Rettore per il periodo 2011-2017. In sostanza, salvo previsione espressa dello statuto universitario, in base al quale può essere ammessa la elezione di un professore già Rettore nel medesimo ateneo, una volta compiuto il periodo di raffreddamento derivante dalla previsione normativa che esclude l’immediata rieleggibilità, non è consentita la rieleggibilità tout court del Rettore, sempre in relazione al medesimo ateneo, ammettendosi invece la elezione presso diversa Università, chiariscono i giudici. Per chiudere il cerchio, e ribadire la legittimità del divieto di rielezione del Rettore, i giudici sottolineano che l’ente coinvolto è una pubblica amministrazione e che, soprattutto, non vi è alcun concreto pericolo che il vincolo di mandato impedisca il nascere di nuove candidature, visto che presso ciascuna Università esiste un numero notevole di professori che possono candidarsi alla carica rettorale. (Sentenza 604 del 5 ottobre 2023 del Tribunale amministrativo regionale delle Marche)

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