Vecchi inadempimenti con annesse risoluzioni contrattuali legittimano l’esclusione della ditta dalla gara
Sacrosanto, difatti, ritenere non affidabile l’operatore economico a fronte di possibili contratti pubblici

Legittima l’esclusione della società dalla gara se si è appurato che essa, nell’esecuzione di analoghi servizi affidatile da altre amministrazioni, è incorsa in gravi inadempimenti che hanno determinato ben quattro risoluzioni contrattuali e l’applicazione di una pluralità di penali. Indiscutibile, secondo i giudici, il rilievo da attribuire a tali inadempienze, ovviamente nell’ottica dell’espressione del giudizio di affidabilità dell’impresa nello svolgimento dell’attività professionale. In particolare, la valutazione affidata alla stazione appaltante può basarsi sulla documentata presenza di pregresse omissioni, mancanze o scorrettezze nell’adempimento dei doveri nascenti dagli impegni professionali assunti. Queste inadempienze possono difatti portare a qualificare l’operatore economico come non affidabile per onorare ulteriori contratti pubblici. Irrilevante, invece, la circostanza che alcune delle risoluzioni oggetto di contestazione da parte della ditta esclusa dalla gara siano sub iudice. (Sentenza 1153 del 16 febbraio 2022 del Consiglio di Stato)