Vendita conclusa: la denuncia dei vizi può essere fatta dal compratore anche verbalmente
Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore può avvenire anche tacitamente

A fronte di una vendita al consumatore, la denuncia dei vizi può essere fatta dal compratore con qualsiasi mezzo – anche verbale – idoneo a portare a conoscenza del venditore i difetti riscontrati. E il riconoscimento dei vizi da parte del venditore, con conseguente esonero del compratore dall’onere della tempestiva denuncia, può avvenire anche tacitamente. Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 26202 del 7 ottobre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso tra una società e un privato in merito ad un contratto relativo a fornitura e montaggio di un box in lamiera zincata, destinato ad essere utilizzato come ‘posto auto’ coperto, box che, però, a seguito di un temporale, aveva letteralmente perso il tetto, con conseguenti danni per la vettura del privato. A fronte di tale episodio, il privato ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna della società alla restituzione del prezzo, nonché il risarcimento dei danni occorsi al veicolo. E per i giudici tali pretese sono legittime, poiché, tenendo bene a mente che alle disposizioni civilistiche dettate in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela del contraente debole, gli strumenti predisposti dal ‘Codice del consumo’, si è appurato che il compratore aveva fatto denuncia nel rispetto del termine previsto dal ‘Codice del consumo’ e che, in ogni caso, il venditore, con comportamento concludente, avendo provveduto, a seguito di denuncia verbale del venditore, al ritiro delle lamiere del box, aveva in sostanza riconosciuto la tempestività della denuncia e, per ciò stesso, l’esistenza del vizio lamentato. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici ribadiscono che la denunzia dei vizi da parte del compratore può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati, e, quindi, anche verbalmente. Essi aggiungono infine, sotto altro profilo, che, in tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che esonera il compratore dall’onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, cioè di fatto.