Violati gli accordi per la fornitura di mascherine ‘FFP2’: la consapevolezza dell’imprenditore rende evidente la truffa contrattuale
Confermato il sequestro preventivo di una cifra che supera i 150.000 euro

Sacrosanto il corposo sequestro preventivo – per una cifra che supera i 150.000 euro – nei confronti dell’imprenditore e della sua società finiti sotto accusa per avere acquisito consistenti ordinativi di mascherine ‘FFP2’ di importazione senza però avere mai avuto alcuna capacità o possibilità di onorare gli impegni presi. Per i giudici è legittimo ipotizzare una vera e propria truffa contrattuale. Decisivo, in questa ottica, il riferimento al contegno tenuto dal titolare della società, contegno indicativo della sua iniziale malafede e sintomatico di una preordinata volontà di non adempiere a quanto pattuito con diverse società che avevano siglato accordi e versato acconti per ottenere grosse forniture di mascherine. Inutile anche il riferimento difensivo a un adempimento parziale, e pure tardivo, dell’obbligazione originaria: la consegna di circa 5.000 mascherine, a differenza della restituzione di parte dell’acconto, non incide immediatamente sulla quantificazione del profitto realizzato con la truffa contrattuale e costituito dalle somme ricevute in acconto dall’imprenditore. (Sentenza 2930 del 26 gennaio 2022 della Cassazione)