AGCM E RATING DI LEGALITÀ
Gli oneri informativi delle imprese stellate e le conseguenti derivanti dal mancato rispetto degli stessi.
La sentenza in commento ha a oggetto le disposizioni contenute nel Regolamento attuativo in materia di rating di legalità 12.11.2012 n. 24075, come modificato con delibera n. 28361 del 28.7.2020.
Il cuore della pronuncia può essere compreso in modo approfondito partendo da una attenta analisi del procedimento per ottenere il rating e dei conseguenti presupposti per ottenerlo.
Il rating di legalità è definito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, per brevità, AGCM) come ««un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta». Consiste, quindi, in una certificazione rilasciata dall’AGCM che attesta l’affidabilità legale dell’impresa, il rispetto di parametri volti a limitare e contrastare la possibilità di infiltrazioni, nella stessa realtà imprenditoriale, della criminalità organizzata, ipotesi di corruzione nonché l’affidabilità finanziaria della stessa impresa nei rapporti con finanziatori pubblici. Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese, sia in forma individuale che societaria, che abbiano cumulativamente alcuni requisiti, ovvero la sede operativa in Italia, un fatturato minimo di 2 milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda, essere iscritte da almeno 2 anni nel registro delle imprese nonché il rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento. Quanto agli obblighi dichiarativi, questi sono precisi e riguardano la necessità che l’impresa accerti che nei confronti dei soggetti che hanno il potere di rappresentare o vincolare l’impresa stessa non siano stati adottati misure di prevenzione, misure cautelari, sentenza di condanna o simili per alcuni reati specifici del codice penale. Inoltre occorre che l’impresa stessa non sia stata sottoposta a provvedimenti sanzionatori. Quanto al punteggio, l’impresa richiedente riceverà il punteggio base se rispetta tutti i requisiti.
Il punteggio base potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l'attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di 3 stelle.
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. Una volta ottenuto il punteggio, è onere dell’impresa aggiornare l’AGCM se si verificano eventi significativi per il mantenimento del punteggio stesso. Se la domanda di rinnovo sia depositata almeno sessanta giorni prima della scadenza, il rating mantiene la propria validità a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con la quale l’Autorità si pronuncia sulla richiesta. Se la domanda viene accolta il rating è confermato per altri due anni, altrimenti gli effetti cessano alla data di adozione della delibera di non accoglimento.
Nella pronuncia del Consiglio di Stato viene contestato il provvedimento con cui la AGCM ha disposto nei confronti dell’impresa la revoca del rating di legalità a seguito della mancata comunicazione, da parte della medesima società, dell’adozione di misure penali cautelari personali nei confronti di due dei propri amministratori. Nella sentenza si dice che «la revoca del rating di legalità ed il divieto di ripresentare la domanda di attribuzione del rating per un anno dalla cessazione del motivo ostativo sono configurati come sanzioni amministrative conseguenti all’illecito consistente nell’inottemperanza agli obblighi informativi gravanti sull’impresa. Ritiene il Collegio che si tratti di provvedimenti sanzionatori in senso stretto, i.e. aventi natura punitiva». Di conseguenza trova applicazione la normativa in materia di sanzioni amministrative e, quindi, in capo alla società vi devono essere sia l’elemento soggettivo che la proporzionalità della sanzione.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, afferma che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento citato, la revoca del rating di legalità ed il divieto di ripresentare la domanda di attribuzione per un anno dalla cessazione del motivo ostativo sono previsti quali sanzioni conseguenti all’inottemperanza agli obblighi informativi gravanti sull’impresa e non con riguardo ai requisiti per il rilascio del punteggio. Per cui non rileva che la società abbia successivamente messo in atto misure di self cleaning poiché la revoca non dipende dalla mancanza dei requisiti, quanto perché sono state omesse delle informazioni. Il Collegio giudicante ha enfatizzato l'aspetto punitivo delle misure e ha respinto la tesi dell’applicazione del self cleaning nel contesto dell'inadempimento degli obblighi informativi. La decisione sottolinea l'importanza del rispetto rigoroso delle normative e degli obblighi comunicativi per le imprese ‘stellate’, evidenziando la necessità di una gestione diligente e tempestiva delle informazioni rilevanti per garantire la continuità del rating di legalità. (Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 12)