Il singolo Stato può vietare la coltivazione di ‘OGM’ sul proprio territorio

Confermata la legittimità della procedura che consente alla Commissione Europea, su richiesta di uno Stato, di limitare la zona autorizzata per la coltivazione di un ‘OGM’

Il singolo Stato può vietare la coltivazione di ‘OGM’ sul proprio territorio

Agricoltura: gli Stati membri dell’Unione Europea possono, a determinate condizioni, vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati – cosiddetti ‘OGM’ – sul loro territorio.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea’), i quali, chiamati a prendere in esame lo specifico contenzioso sorto in Italia, hanno confermato la legittimità della procedura che consente alla Commissione Europea, su richiesta di uno Stato, di limitare la zona autorizzata per la coltivazione di un ‘OGM’, con il tacito consenso del titolare dell’autorizzazione, nonché, nello specifico, la legittimità del divieto di coltivazione del mais ‘MON 810’ introdotto in Italia sulla base di tale procedura.
A dare il ‘la’ al caso è stato un agricoltore italiano, il quale ha piantato mais geneticamente modificato (‘MON 810’), mentre tale coltivazione è vietata nel Paese, e, pertanto, le autorità italiane gli hanno quindi ordinato di distruggere le piante in questione e gli hanno inflitto sanzioni per un importo complessivo di 50mila euro.
Tale divieto è stato adottato sulla base di una procedura prevista dal diritto dell’Unione Europea: infatti, nel 2015, il legislatore europeo ha istituito un regime comune che stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono limitare o vietare la coltivazione di ‘OGM’ sul loro territorio, ritenendo che tali scelte dovessero essere effettuate appunto a livello degli Stati membri. In particolare, il legislatore europeo ha disposto che, quando uno Stato membro chiede la modifica dell’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione di un ‘OGM’, senza addurre alcuna giustificazione particolare, e il titolare dell’autorizzazione non vi si oppone entro trenta giorni, la Commissione Europea prende atto di tale modifica, che diventa immediatamente applicabile. Ciò ha come conseguenza concreta che la coltivazione dello specifico ‘OGM’ è vietata nei territori in cui l’autorizzazione modificata non si applica.
In tale contesto, numerosi Stati membri hanno limitato o vietato la coltivazione del mais ‘MON 810’ in tutto il loro territorio o almeno in parte di esso.
L’agricoltore italiano ha impugnato le decisioni adottate nei suoi confronti. E la patata bollente è finita nelle mani dei giudici europei, ai quali è stato chiesto, in sostanza, di verificare la validità delle disposizioni che prevedono tale procedura, anche ragionando sul rispetto della libera circolazione delle merci, della libertà d’impresa nonché dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
Per i giudici bisogna tenere conto, da un lato, del fatto che un divieto di coltivazione di un ‘OGM’, come quello applicabile in Italia, è adottato con il consenso tacito del titolare dell’autorizzazione relativa a tale ‘OGM’, e, dall’altro, che il legislatore dell’Unione Europea dispone di un ampio margine di discrezionalità per legiferare in settori, quali la coltivazione di ‘OGM, che presuppongono valutazioni complesse e hanno ripercussioni politiche, economiche e sociali, sia a livello nazionale sia locale.
In tale contesto, per i giudici non ci sono dubbi: la procedura prevista a partire dal 2015 dal diritto dell’Unione Europea, che consente agli Stati membri, in una logica di sussidiarietà, di ottenere il divieto di coltivazione di ‘OGM’ sul loro territorio, senza giustificazione particolare, qualora il titolare dell’autorizzazione non vi si opponga, non è contraria al diritto dell’Unione Europea. E tale meccanismo non viola il principio di proporzionalità né crea discriminazioni tra gli agricoltori dei diversi Stati membri.
Inoltre, il divieto di coltivare un ‘OGM’ non costituisce neppure una violazione della libera circolazione delle merci, in quanto non impedisce alle imprese di importare prodotti contenenti tale ‘OGM’, né ai consumatori di acquistarne.
In aggiunta, poi, i giudici precisano che l’obbligo di motivare la limitazione o il divieto di coltivazione di un ‘OGM’ si applica solo qualora il titolare dell’autorizzazione in questione vi si opponga, mentre, analizzando il caso in esame, il consenso tacito del titolare esclude tale ipotesi, nonché qualsiasi eventuale ingerenza nella libertà d’impresa.

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