Alienabili le terre, di proprietà privata, gravate da usi civici
I giudici hanno sancito l’illegittimità della previsione introdotta nel 2017 dalla legge numero 168
Sono alienabili le terre di proprietà privata gravate da usi civici. Questo il paletto fissato dai giudici della Corte Costituzionale, i quali hanno sancito che la previsione della inalienabilità delle terre di proprietà privata gravate da usi civici, introdotta dalla legge numero 168 del 2017, è illegittima. I giudici precisano che, in caso di alienazione delle terre di proprietà privata, i diritti di uso civico seguono il bene, e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro. Al contempo, il diritto di proprietà circola preservando sulla terra il vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per gli usi civici. Di conseguenza, chiunque acquisti il fondo, non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo, nonché il valore paesistico-ambientale correlato alla conservazione degli usi civici. I giudici concludono che il regime di inalienabilità delle terre di proprietà privata su cui insistono usi civici, che non era previsto dalla legislazione antecedente a quella del 2017, si dimostra totalmente estraneo alla tutela di interessi generali, sotto qualunque prospettiva lo si consideri. Ciò perché l’inalienabilità non ha alcuna ragionevole connessione con lo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà privata. Tirando le somme, la norma censurata, e dichiarata illegittima, determina una irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata. (Sentenza 119 del 15 giugno 2023 della Corte Costituzionale)