Archiviati procedimenti penali e disciplinari a carico dell’agente di Polizia locale: illegittima la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza

Smentita la validità del provvedimento adottato dalla Prefettura e poggiato anche sull’esonero dell’agente dalla formazione di tiro a volo

Archiviati procedimenti penali e disciplinari a carico dell’agente di Polizia locale: illegittima la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza

Una volta archiviati ufficialmente i procedimenti penali e disciplinari a carico dell’agente di Polizia locale, è illegittima nei suoi confronti la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza. A dare maggiore solidità a questa decisione, poi, nella vicenda in esame, anche la constatazione che l’esonero dell’agente dalla formazione di tiro al volo è stata disposta solo in via temporanea per motivi medici, e che comunque il certificato medico ne attesta l’idoneità alle mansioni. Ciò depotenzia ulteriormente il provvedimento, ora revocato, con cui la Prefettura ha in sostanza tolto all’agente di Polizia locale la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Impossibile, difatti, sostenere che l’agente si trovi in uno stato di salute che lo renda totalmente inadeguato allo svolgimento delle possibili mansioni destinate ad essergli affidate in qualità di agente di Polizia locale. I giudici pongono in evidenza che la revoca della qualifica non è giustificata in quanto i due procedimenti disciplinari a carico dell’agente sono stati archiviati, così come il procedimento penale per il reato di tentata truffa, mentre l’esonero dalla formazione di tiro al volo è stata disposta solo in via temporanea per motivi medici. (Sentenza 433 del 2 maggio 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia)

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