Assegno come caparra: il mancato incasso non invalida il contratto preliminare
Irrilevante anche il fatto che l’assegno sia risultato privo di data

Contratto preliminare valido anche se il venditore non pone all’incasso l’assegno bancario consegnatogli dal compratore come caparra. Su questo fronte i giudici sono netti: allorquando la caparra venga costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all’incasso, trattenendo comunque l’assegno e non restituendolo all’acquirente, è contrario a correttezza e buonafede e comporta a carico del prenditore l’insorgenza di tutti gli effetti che, nel contesto dell’operazione contrattuale compiuta dalle parti, conseguivano all’integrale versamento della caparra, a partire da quello costituito dall’impossibilità per il prenditore di dedurre il mancato incasso dell’assegno quale inadempimento della controparte all’obbligo di versare l’intera somma pattuita quale caparra confirmatoria. Irrilevante anche la circostanza che l’assegno bancario sia privo di data di emissione: esso, difatti, benché nullo, vale comunque come promessa di pagamento e può, dunque, assolvere, al pari di un effetto cambiario, la funzione di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio che è propria della caparra confirmatoria. Dall’analisi della vicenda presa in esame è emerso che il compratore, al momento della stipula del contratto preliminare, aveva consegnato al venditore, a titolo di caparra confirmatoria, un assegno bancario per la somma convenuta di 80.000 euro, accettato dal venditore che a tal fine aveva rilasciato ampia quietanza. A fronte di questi dati, quindi, non rileva né che l’assegno è stato consegnato senza data, poiché vi era l’accordo che lasciava alla disponibilità del venditore di apporla liberamente, come poi effettivamente avvenne subito dopo, e quindi di negoziarlo, né che il venditore non portò mai il titolo all’incasso, denunziandone poi lo smarrimento, trattandosi di fatti imputabili solo ad esso, che preferì non negoziarlo in quanto fortemente indebitato. (Ordinanza 10366 del 31 marzo 2022 della Corte di Cassazione)