Associazioni di promozione sociale: sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale
Fondamentale che la singola associazione, pur rientrando nella categoria degli enti del terzo settore, abbia svolto attività commerciale prevalente, con i requisiti della professionalità e dell’organizzazione
La normativa che assoggetta le imprese sociali a liquidazione coatta amministrativa, non è applicabile alle associazioni di promozione sociale disciplinate dal ‘Codice del terzo settore’, le quali, in caso di insolvenza e al ricorrere dei relativi presupposti, sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 14722 del 18 maggio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dall’azione con cui un dipendente ha chiesto e ottenuto l’apertura della liquidazione giudiziale di una associazione che opera a favore degli immigrati e che viene ritenuta insolvente e sottoponibile a liquidazione giudiziale in quanto, pur rientrando nella categoria degli enti del terzo settore, ha svolto attività commerciale prevalente, con i requisiti della professionalità e dell’organizzazione.
Già in Appello si è evidenziato che l’associazione non operava a fini mutualistici per i soli soci, ma fornendo servizi a terzi al fine di conseguire un lucro oggettivo, con conseguente obiettiva economicità dell’attività esercitata, con conseguente qualifica di impresa commerciale.
A respingere le obiezioni sollevate dall’associazione sono i magistrati di Cassazione, confermandone la liquidazione giudiziale.
In generale, per le imprese sociali vi è una norma specifica che stabilisce che sono tali quelle che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
L’unico elemento comune (che giustifica invero l’appartenenza delle imprese sociali alla categoria più ampia degli enti del terzo settore) è costituito dalle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dall’assenza dello scopo di lucro.
Al di là di questo nucleo condiviso, si danno diverse categorie di enti che: da un lato, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (gli enti del terzo settore); dall’altro lato, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale e sono tenuti ad adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti, nonché a favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività (le imprese sociali).
Peraltro, fermo restando il divieto di ripartizione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, alle imprese sociali viene data la possibilità di coniugare in qualche modo le finalità tradizionalmente perseguite attraverso lo strumento societario con le finalità propriamente sociali, tanto che l’impresa sociale può, tra l’altro, destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci (nei limiti delle variazioni dell’indice Istat) o addirittura alla distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari (in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato).
Dunque, alla maggiore libertà di forma delle imprese sociali corrisponde una maggiore perimetrazione degli scopi perseguiti e dei vincoli imposti, con particolare attenzione all’occupazione di soggetti svantaggiati.
In sintesi, molteplici sono i fattori che convergono verso la assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa delle sole imprese sociali, e non anche delle associazioni di promozione sociale (sebbene entrambe appartenenti alla categoria degli enti del terzo settore): il criterio storico della riconduzione a due separati plessi normativi; il criterio logico-sistematico dei rinvii tra le diverse fonti; il criterio formale della qualifica e della iscrizione in apposita sezione del Registro delle imprese; il criterio sostanziale delle caratteristiche dell’attività svolta, delle finalità perseguite (ulteriori a quelle comuni), del sistema di vigilanza e controllo, del sistema fiscale, che attribuiscono alla disciplina dell’impresa sociale i connotati della specialità.
Non si tratta di un approccio meramente formale, precisano i giudici di Cassazione, ma della dovuta considerazione del complesso dei profili storico, sistematico, sostanziale, funzionale e teleologico, tale che, a specifici e determinati requisiti dettati dal legislatore, corrisponde un determinato statuto normativo speciale, non esportabile in assenza di quelle condizioni. Non basta, cioè, l’elemento comune delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e, in diversa misura, dell’assenza dello scopo di lucro, per rendere condivisibile uno statuto dell’insolvenza – l’assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa – che il legislatore ha espressamente previsto e attribuito solo alle imprese sociali, in corrispondenza di caratteristiche differenziali evidentemente ritenute decisive, senza contemplare forme di rinvio, nemmeno con la clausola di compatibilità, nei confronti degli altri enti del terzo settore, ivi comprese le associazioni di promozione sociale.
Si tratta, insomma, di valorizzare quei profili di specificità, che non possono essere superati in forza di un generico richiamo alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale condivise in forza dell’appartenenza al genus ‘enti del terzo settore’.