Autorimessa non utilizzabile a causa dell’ostruzione delle uscite di sicurezza: nessun addebito al venditore
Decisiva la constatazione che all’epoca del contratto era stato rilasciato il Certificato prevenzione incendi

Nessun addebito nei confronti del venditore se l’autorimessa risulta inutilizzabile non a causa di un vizio strutturale bensì a causa dell’ostruzione delle uscite di sicurezza, verificatasi successivamente alla conclusione dell’acquisto. A salvarlo è anche la constatazione che talune certificazioni erano mancanti in quanto inesistenti nel Comune, e quindi era impossibile metterle materialmente sul tavolo. Inutile, quindi, l’azione giudiziaria avviata dal compratore, il quale acquistò la piena proprietà di due locali ad uso autorimessa privata tra loro contigui e facenti parte di un complesso di box e magazzini ubicati al piano interrato di tre distinti edifici costruiti negli anni ‘60 dal padre del venditore. In sostanza, le autorimesse vennero utilizzate, senza problema alcuno, fino al 2009 quando, a seguito di un sopralluogo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Divisione Prevenzione Incendi, emersero delle irregolarità in relazione ad una delle uscite di sicurezza. Consequenziale fu l’ordinanza comunale con cui si inibiva l’uso di tutti i locali adibiti ad autorimessa a servizio del Condominio. Ciò che conta, però, spiegano i giudici, è che al momento della stipula del contratto, ed anche successivamente, era presente il Certificato prevenzione incendi e pertanto sussistevano le condizioni per l’utilizzo del garage. (Ordinanza 12771 del 21 aprile 2022 della Corte di Cassazione)