Bocciatura a rischio se manca la valutazione complessiva dell’andamento scolastico dello studente

Necessario tenere conto della condotta mostrata dall’allievo, degli eventuali suoi progressi registrati e delle azioni di recupero poste in essere

Bocciatura a rischio se manca la valutazione complessiva dell’andamento scolastico dello studente

Bocciatura a scuola messa in discussione dai giudici se emerge la mancanza di una valutazione complessiva dell’andamento scolastico dello studente, valutazione che, anche tenuto conto della condotta mostrata, degli eventuali progressi registrati e delle azioni di recupero poste in essere, deve caratterizzare la scuola dell’obbligo e concretizzarsi in un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo. Riflettori puntati, nello specifico, sulla prima classe di una scuola media e sulla mancata ammissione di un’allieva alla seconda classe. Per i giudici, a fronte delle obiezioni sollevate dai genitori della ragazzina, la mancata ammissione alla seconda classe risulta carente di adeguata motivazione, poiché omette di formulare, in maniera espressa e intellegibile, un giudizio prognostico sulla sussistenza o meno di concrete possibilità per la minore di recuperare il deficit di apprendimento riscontrato, colmandolo eventualmente nel corso del successivo anno scolastico. Tale giudizio va svolto, precisano i giudici, avuto riguardo al grado di insufficienza del deficit stesso, ritraibile dai voti assegnati alla minore nelle singole discipline, alla sua complessiva entità e incidenza (riguardando, per l’appunto, più materie), al miglioramento che l’alunna ha fatto registrare tra il primo e il secondo quadrimestre, oltre ad un adeguato apprezzamento della situazione di partenza da cui muoveva ad inizio anno (definita come globalmente lacunosa nello scrutinio del primo quadrimestre), come risultante dalla fine del ciclo di istruzione primario. E nell’ambito di tale giudizio prognostico, che si fonda anche sull’apprezzamento dei progressi registrati nell’anno, rilevano altresì, osservano i giudici, le possibilità di recupero concretamente offerte all’alunna, sia tramite l’attivazione di percorsi specifici, sia tramite la possibilità di verifiche periodiche. (Sentenza 13042 del 3 agosto 2023 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)  

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