Casetta sull’albero: va demolita poiché realizzata senza ‘permesso di costruire’
Per i giudici, come già per il Comune, il manufatto non è riconducibile né all’edilizia libera né all’ipotesi dell’attrezzatura ludica, ma, al contrario, va qualificato come nuova costruzione
Va demolita la casetta sull’albero realizzata senza ‘permesso di costruire’. Questa la posizione assunta dai giudici, i quali hanno confermato la legittimità del provvedimento adottato da un Comune. Il singolare caso ha riguardato l’opera compiuta da un uomo, il quale aveva realizzato in cima ad una palma - morta dopo essere stata colpita da un parassita - una casetta di legno, utilizzata anche dai bambini del circondario per giocare. Per i giudici, come già per il Comune, però, il manufatto in esame non è riconducibile né all’edilizia libera né all’ipotesi dell’attrezzatura ludica, ma, al contrario, esso va qualificato come nuova costruzione. Ci perché la casetta oggetto del processo costituisce un vero e proprio manufatto ed è caratterizzata anche da una struttura portante situata a sbalzo all’altezza di circa 4 metri dal suolo, consiste in un volume chiuso con una superficie utile di circa 5 metri quadrati, non costituisce vano accessorio né tecnico ma abitabile, e non ha carattere temporaneo ma stabile e duraturo, difettando entrambi i requisiti delle opere precarie in quanto, da un lato, non sussiste il presupposto strutturale della precarietà , perché il manufatto è infisso al tronco dell’albero, né quello funzionale, giacché il manufatto è destinato, come ammesso dall’uomo che lo ha realizzato, a soddisfare esigenze permanenti. A questo proposito, peraltro, i giudici osservano che il manufatto è risultato, come da fotografie, anche dotato di sedie, tavolino ed impianto elettrico. Logico, conseguente e inevitabile l’assoggettamento dell’opera alla necessità del ‘permesso di costruire’. (Sentenza 507 del 15 maggio 2023 del Tribunale amministrativo regionale della Liguria) Â