Comproprietà di un bene: l’occupante può essere tenuto a versare una quota di frutti civili agli altri comproprietari

Fondamentale però che gli altri comproprietari abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito

Comproprietà di un bene: l’occupante può essere tenuto a versare una quota di frutti civili agli altri comproprietari

In caso di comproprietà di un bene, l’occupante che ne abbia goduto in via esclusiva è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili agli altri comproprietari, qualora però questi ultimi abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito, poiché tale utilizzo costituisce una manifestazione del diritto di comproprietà.
Questo il principio di diritto fissato dai giudici (ordinanza numero 12662 del 13 maggio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto a seguito dello scioglimento di una comunione ereditaria.
In sostanza, tutti i coeredi hanno aderito alla domanda di divisione, previa ricostruzione e valutazione dell’intero asse ereditario, e i giudici del Tribunale, disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, hanno accolto la domanda di fruttificazione in danno di tre coeredi che avevano avuto il godimento esclusivo di alcuni beni ereditari.
Di parere diverso i giudici d’Appello, i quali, ribadito che il presupposto dell’obbligo di corrispondere i frutti civili è il godimento in via esclusiva del bene ereditario, rientrando in tale concetto non solo la mera abitazione, ma anche la gestione del bene, hanno osservato che, nel caso specifico, il singolo coerede aveva avuto solo la disponibilità delle chiavi dell’immobile, che era stato utilizzato invece dalla figlia che perciò era tenuta a corrispondere ai coeredi i frutti civili.
Questo dettaglio però non è decisivo, secondo i magistrati di Cassazione, poiché non si è accertato se il godimento del bene in via esclusiva fosse avvenuto nonostante l’opposizione dei comproprietari, ai quali fosse stata espressamente impedita l’utilizzazione dell’immobile. Illogico far discendere l’obbligo di corrispondere i frutti civili dal semplice godimento del bene, godimento che, invece, costituiva espressione del diritto di comproprietà e si era manifestato attraverso la detenzione delle chiavi e l’utilizzo dell’immobile, anche in via indiretta, tramite una figlia, che lo aveva abitato in modo occasionale.
Su questo punto è necessario fare chiarezza, anche tenendo presente, osservano i giudici, che, Codice Civile alla mano, ciascun comproprietario ha il diritto di utilizzare e di godere dell’intera cosa comune, anche in misura particolare e più intensa, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Pertanto, se l’uso individuale del bene in comunione rispetta i limiti dettati dal Codice Civile, non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né si configura un’indennità per la mera occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l’intera cosa comune. Ne consegue che l’occupante del bene, pur godendo dell’Intero bene in modo esclusivo, è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato consentito, a condizione che risulti provato un suo effettivo vantaggio patrimoniale derivante dall’uso esclusivo. Per la corresponsione dei frutti occorre, pertanto, la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all’esercizio delle facoltà dominicali di godimento e di disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dal Codice Civile.
In particolare, un coerede, che, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario e lo utilizzi ed amministri in via individuale, rimane nell’esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario, a meno che non vi sia una palese esclusione degli altri coeredi dal rapporto con il medesimo bene.

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