Contratto modificato grazie ad una sentenza: via libera al recesso gratuito
Poiché tale modifica non è espressamente prevista dal diritto dell’Unione Europea, non si applica l’eccezione al diritto di recesso gratuito
Telecomunicazioni: un abbonato può recedere gratuitamente dal proprio contratto di accesso a internet se il contratto viene modificato per conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. In sostanza, poiché tale modifica non è espressamente prevista dal diritto dell’Unione Europea, non si applica l’eccezione al diritto di recesso gratuito.
Questo il chiarimento fornito dai giudici europei (sentenza del 12 marzo 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in Ungheria.
Per meglio inquadrare la questione è necessario fare un passo indietro, tornare a quando, tra il 2020 e il 2021, i giudici europei hanno interpretato il diritto dell’Unione Europea come un’esclusione delle clausole di recesso gratuito nei contratti di accesso a internet.
A seguito di tali provvedimenti, l’autorità ungherese per le comunicazioni e i media ha imposto ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di modificare i contratti di abbonamento contenenti tali clausole.
Alla luce del diritto dell’Unione Europea, gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto senza costi aggiuntivi quando il fornitore intende modificarlo, salvo in alcuni casi, ad esempio quando la modifica è imposta direttamente dal diritto dell’Unione Europea o nazionale.
La ‘Magyar Telekom’, società ungherese operante nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ha impugnato la decisione dell’autorità nazionale dinanzi ai Tribunali ungheresi, sostenendo che l’eccezione al diritto di recesso gratuito si applichi non solo quando tali modifiche sono imposte direttamente da atti legislativi dell’Unione Europea o di uno Stato membro, ma anche dal diritto dell’Unione Europea o dal diritto nazionale, inteso in senso più ampio.
Le obiezioni sollevate dalla società sono state sottoposte ai giudici supremi ungheresi, i quali si sono rivolti, a loro volta, alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, chiedendo se un utente finale possa recedere gratuitamente dal contratto dal momento in cui il fornitore intende modificarlo per conformarsi all’interpretazione della Corte di giustizia di una disposizione del diritto dell’Unione Europea, alle ‘linee guida’ dell’‘Organismo europeo di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche’, derivanti da tale disposizione, o ad una decisione di un’autorità nazionale che applichi tale giurisprudenza e tali ‘linee guida’.
A tali quesiti, i giudici europei hanno risposto in modo affermativo.
L’eccezione al diritto di recesso gratuito deve essere interpretata in modo restrittivo, in conformità all’obiettivo generale di garantire un elevato livello comune di tutela per gli utenti finali. Essa, quindi, si applica solo quando le modifiche alle condizioni contrattuali sono imposte direttamente e rigorosamente dall’entrata in vigore o dalla modifica di un atto legislativo o regolamentare del diritto dell’Unione Europea o del diritto nazionale.
Tale prospettiva chiarisce e specifica il significato e la portata di una norma così come essa avrebbe dovuto essere interpretata e applicata sin dalla sua entrata in vigore. In altre parole, una pronuncia pregiudiziale ha valore puramente dichiarativo, non costitutivo, e i suoi effetti sono retroattivi alla data di entrata in vigore della norma interpretata. Pertanto, non può essere considerata una modifica di un atto legislativo o regolamentare del diritto dell’Unione Europea.
I giudici precisano che l’‘Organismo europeo di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche’ garantisce l’applicazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, ma i suoi atti non sono giuridicamente vincolanti e non fanno parte del processo legislativo dell’Unione Europea. Pertanto, le sue ‘linee guida’ non possono essere considerate un obbligo diretto per un fornitore di servizi di comunicazione elettronica di modificare le proprie condizioni contrattuali.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici europei precisano che anche una decisione di un’autorità nazionale sia priva di forza di legge, poiché, adottandola, l’autorità si limita a interpretare e applicare la legislazione dell’Unione Europea in materia di comunicazioni elettroniche a un caso specifico.