Controllo alle frontiere: ripristino possibile in caso di minaccia grave
Misura consentita però solo per un arco temporale limitato, cioè al massimo 6 mesi

Possibile per uno Stato europeo ripristinare un controllo alle frontiere con altri Stati membri, a patto però che ci sia una minaccia grave per il suo ordine pubblico o la sua sicurezza interna. E comunque, precisano i giudici, è possibile applicare nuovamente tale misura solo in caso di una nuova minaccia grave. A essere presa in esame è la condotta dell’Austria, che nel contesto della crisi migratoria ha ripristinato il controllo alle sue frontiere con l’Ungheria e la Slovenia a partire dalla metà di settembre del 2015. Successivamente l’Austria hai poi ripetuto più volte tale operazione, basandosi anche su quattro raccomandazioni successive del Consiglio dell’Unione europea, mentre dal novembre del 2017 ha ripristinato, di propria iniziativa, un controllo alle sue frontiere per diversi periodi in successione di sei mesi. Proprio quest’ultima decisione ha portato a una sanzione nei confronti di un uomo proveniente dalla Slovenia e che ha contestato l’operato dell’Austria. Per il periodo successivo al novembre del 2017, però, l’Austria non ha dimostrato l’esistenza di una nuova minaccia, e quindi le due misure di controllo applicate nei confronti dell’uomo proveniente dall’Estonia sono incompatibili con il codice frontiere Schengen. (Sentenza del 26 aprile 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)