Corsa al posto da docente universitario: legittima l’esclusione per il curriculum ‘taroccato’
Grave, secondo i giudici, la non veritiera rappresentazione dei fatti autocertificati anche qualora i fatti siano dichiarati nel curriculum vitae e non già nella domanda di partecipazione alla procedura

A fronte di una procedura selettiva, ricorre la fattispecie della non veritiera rappresentazione dei fatti autocertificati anche qualora i fatti siano dichiarati nel curriculum vitae e non già nella domanda di partecipazione alla procedura, a patto, però, che l’oggetto della dichiarazione non veritiera risulti essenziale ai fini della nomina, a prescindere dalla sua materiale collocazione all’interno del curriculum vitae ovvero della domanda di partecipazione alla procedura. Di conseguenza, va dichiarata la decadenza della partecipazione alla procedura.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 5020 del 10 giugno 2025 del Consiglio di Stato), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da un professore escluso dalla selezione per un posto da docente universitario a causa del curriculum vitae ‘taroccato’, cioè caratterizzato da una falsa dichiarazione relativa alla titolarità di due brevetti, essendo emerso che alla data di scadenza del bando risultavano solo la domanda relativa ai due possibili brevetti.
Scenario della vicenda è un importantissimo ateneo italiano, cioè ‘La Sapienza’ di Roma. A dare il ‘la’ alla querelle giudiziaria è la chiusura di una procedura valutativa di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia.
Come da prassi, l’Università, valutate tutte le candidature, individua e ufficializza il nome del professore prescelto. Ciò non basta, però, per mettere il punto alla procedura, perché il candidato ‘scartato’ all’ultima fase della selezione sostiene con ricorso dinanzi ai giudici amministrativi del Tar Lazio che il professore indicato come assegnatario del posto di docente di ruolo di prima fascia abbia ‘impreziosito’ la propria domanda con false dichiarazioni relative al conseguimento di due brevetti, mentre, in realtà, alla scadenza del bando dell’ateneo, erano mere domande di brevetto.
In sostanza, il curriculum vitae del docente vincitore della procedura ha falsamente attestato e autocertificato la titolarità di tre brevetti, mentre, invece, di brevetti a suo nome ce n’è solo uno.
Queste obiezioni sono ritenute fondate dai giudici del Tar Lazio, i quali dispongono la rinnovazione della procedura di chiamata e impongono all’ateneo l’esclusione del docente che, presentando un curriculum ‘taroccato’, aveva ottenuto l’assegnazione posto di docente di ruolo di prima fascia.
Inevitabile l’ulteriore strascico giudiziario. Col ricorso in Consiglio di Stato, difatti, il docente escluso dalla selezione prova a ridimensionare i fatti. Ma è tutto inutile: viene difatti confermata la decisione emessa dal Tar Lazio.
In premessa, comunque, i magistrati richiamano il ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa’, osservando che, in particolare, esso
prevede che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, qualità personali e fatti: qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica. A fronte di questo punto fermo, i brevetti dichiarati dal professore nel proprio curriculum vitae rientrano senza dubbio nell’alveo di applicabilità della previsione normativa, in considerazione della loro natura professionale e qualificazione tecnica.
La norma commina, poi, in via amministrativa la decadenza o la revoca dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. E ciò è quanto esattamente accaduto nel caso oggetto del procedimento giudiziario.
In sostanza, nella autocertificazione, allegata alla domanda di partecipazione e avente a oggetto il possesso di tutti i titoli indicati, è stata ricompresa l’indicazione di due brevetti non concessi alla data di sottoscrizione dell’allegato. Impossibile, quindi, sostenere, come fa il professore escluso, che non potrebbe essere ravvisata a suo carico la fattispecie della non veritiera rappresentazione dei fatti autocertificati perché detti fatti sono stati dichiarati nel curriculum vitae e non già nella domanda di partecipazione alla procedura, cosicché, di conseguenza, non potrebbe nemmeno essergli irrogata la sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura medesima. I giudici ribattono che, sul piano normativo, la previsione non reca alcuna distinzione tra fatti dichiarati nel curriculum vitae e fatti dichiarati nella domanda di partecipazione, facendo generale e astratto riferimento alla autodichiarazione di fatti personalmente o professionalmente rilevanti, mentre il bando di procedura ha espressamente previsto che la domanda deve essere corredata, tra le altre cose, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dall’atto di notorietà, attestante il possesso di tutti i titoli riportati nel curriculum vitae (datata, firmata e in formato ‘PDF’) e degli indicatori relativi alla propria produzione scientifica complessiva, e, infine, l’oggetto della dichiarazione non veritiera risulta essenziale ai fini della nomina, a prescindere dalla sua materiale collocazione all’interno del curriculum vitae ovvero della domanda di partecipazione alla procedura, essendo l’autocertificazione dell’intero curriculum vitae richiesta dal bando come essenziale ai fini della valutazione e necessaria per l’adozione del provvedimento di proclamazione del vincitore e di nomina a professore.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, vale richiamare, osservano i giudici, il principio di diritto secondo cui le false dichiarazioni conducono alla esclusione dalla procedura, non rappresentando dei falsi innocui rispetto all’ottenimento dei benefici derivanti dal concorso, sia quando il fatto rileva ai fini di comprovare il possesso del titolo di partecipazione, sia quando lo stesso concerne la fase della attribuzione di maggiore punteggio. Ebbene, tale principio, enunciato con specifico riferimento alla fattispecie della autodichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione alla procedura, risulta altresì applicabile quando, come nel caso in esame, la autodichiarazione non veritiera sia riportata nel curriculum vitae, non prospettandosi alcuna giuridica distinzione tra le due rappresentazioni documentali, sia sulla base del dato normativo, sia sulla base del bando di procedura.
Ovviamente, non ha fondamento nemmeno l’ulteriore difesa secondo cui il modo di agire del docente non avrebbe di fatto inciso sulla valutazione espressa dalla Commissione in quanto essa ha esaminato la domanda presentata nel suo complesso, ivi compresi dunque gli allegati indicanti lo stato effettivo dell’iter delle procedure brevettuali.
Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati sottolineano che la ratio legis alla base delle previsioni normative applicabili alla vicenda non è solo quella (mediata e successiva) di proteggere la funzione amministrativa dall’incorrere in errori sostanziali di valutazione, bensì quella (formale e anticipata) di mettere tutti i concorrenti su un piano di parità con riferimento alla responsabilità che essi stessi assumono con le proprie autodichiarazioni, confidando sulla correttezza ed esattezza di quanto reciprocamente dichiarato, sia nel curriculum vitae, sia nella domanda di partecipazione, nonché quella di porre l’amministrazione nelle condizioni di serenamente valutare i fatti, senza quindi essere indotta a destreggiarsi in defatiganti distinzioni e raffronti tra dati curriculari e dati contenuti nelle domande che, anche in buonafede, potrebbero dare adito ad illegittimità e ingiustizie a vantaggio di taluno e a discapito di altri.
Difatti, in una procedura selettiva, le false dichiarazioni conducono alla esclusione dalla procedura, non rappresentando dei falsi innocui rispetto all’ottenimento dei benefici derivanti dal concorso, sia quando il fatto rileva ai fini di comprovare il possesso del titolo di partecipazione, sia quando lo stesso concerne la fase della attribuzione di maggiore punteggio.