Designazione legata ai requisiti di competenza ed esperienza

Necessario quindi un giudizio di coerenza dei curricula vitae, con valutazione comparativa dei candidati

Designazione legata ai requisiti di competenza ed esperienza

La designazione del consigliere di parità, alla luce di quanto previsto dal ‘Codice delle pari opportunità’, è subordinata alla verifica di adeguati requisiti di competenza ed esperienza, perciò presuppone, quindi, un giudizio di coerenza dei curricula vitae ed impone una valutazione comparativa degli aspiranti per consentire all’amministrazione di pervenire a un giudizio motivato di prevalenza o preferenza a favore di un candidato. In concreto, la motivazione della scelta non può esaurirsi nel mero riscontro del possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Questi i principi fissati dai giudici (sentenza numero 1318 del 18 febbraio 2025 del Consiglio di Stato), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla nomina, da parte della Regione Molise, di una consigliera di parità effettiva e di una consigliera di parità supplente. Approfondendo la tematica, poi, i giudici ritengono priva di fondamento normativo la tesi della natura fiduciaria del provvedimento di nomina del consigliere di parità, trattandosi di una figura di garanzia per l’intera collettività e posta in posizione di indipendenza. Pertanto, la designazione deve dare conto, oltre che del possesso dei requisiti di capacità ed esperienze professionali, anche delle ragioni della scelta. Comunque, anche a voler accreditare la tesi della natura fiduciaria, in ogni caso l’amministrazione, precisano i giudici, deve esporre le ragioni che hanno condotto alla nomina, comportando una scelta nell’ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso di titoli specifici. E la motivazione della designazione, sia pure effettuata latamente intuitu personae, deve comunque ancorarsi all’esito di un apprezzamento complessivo del candidato, in modo che possa dimostrarsene la ragionevolezza, e non può esaurirsi nel mero riscontro del possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Peraltro, il procedimento di nomina del consigliere di parità si configura come procedimento amministrativo plurisoggettivo e a formazione progressiva, dove la designazione amministrativa da parte del consiglio regionale, ha natura di atto di carattere strumentale, privo di autonomia funzionale, quindi endoprocedimentale, poiché destinato ad essere seguito dall’atto di nomina riservato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a cui spetta il controllo sulla legittimità della scelta.

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