Diritto dell’imputato al silenzio: vale anche per le domande concernenti le sue qualità personali
Chi è sottoposto ad indagini o è imputato in un processo penale deve essere sempre espressamente avvertito della possibilità di esercitare il diritto di non rispondere alle domande relative alle proprie condizioni personali
Il diritto dell’imputato al silenzio si estende anche alle domande concernenti le sue qualità personali. Questo il paletto fissato dai giudici della Corte Costituzionale, i quali precisano, inoltre, che chi è sottoposto ad indagini o è imputato in un processo penale deve essere sempre espressamente avvertito della possibilità di esercitare il diritto di non rispondere alle domande relative alle proprie condizioni personali. A sollevare dubbi su specifici passaggi del ‘Codice Penale’ e del ‘Codice di procedura penale’ è stato il Tribunale di Firenze, chiamato a decidere sulla responsabilità penale di un imputato per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità, imputato che - accompagnato in Questura per l’identificazione nell’ambito di un procedimento penale - aveva dichiarato alla Polizia di non avere mai subito condanne, senza essere stato avvertito della facoltà di non rispondere. Successivamente era emerso che, in realtà, quella persona era stata già condannata due volte in via definitiva. I giudici della Corte Costituzionale hanno sottolineato come il diritto al silenzio operi ogniqualvolta l’autorità, che procede in relazione alla commissione di un reato ponga alla persona sospettata o imputata di avere commesso quel reato, ponga domande su circostanze che, pur non attenendo direttamente al fatto di reato, possano essere successivamente utilizzate contro di essa nell’ambito del procedimento o del processo penale, e siano comunque suscettibili di avere un impatto sulla condanna o sulla sanzione che le potrebbe essere inflitta. (Sentenza 111 del 5 giugno 2023 della Corte Costituzionale)