Diritto di usufrutto su un immobile: il prezzo è un elemento fondamentale
Messo in discussione il valore di una scrittura privata tra un uomo, il figlio e la nuora perché non contiene l’indicazione del prezzo

Il prezzo è un elemento essenziale non solo della vendita, ma anche del contratto di costituzione di usufrutto a titolo oneroso. Ciò significa che la semplice dichiarazione, contenuta nella scrittura privata di costituzione dell’usufrutto, circa l’avvenuto pagamento del prezzo non può soddisfare – in assenza di altre indicazioni circa il suo effettivo ammontare o circa i criteri di determinazione richiamati – i requisiti imposti a pena di nullità del contrato. E a tale carenza non può surrogare la dichiarazione di quietanza, né ha rilievo che il valore – ma non il prezzo concretamente concordato – dell’usufrutto sia determinabile in applicazione dei coefficienti rapportati alla vita residua del beneficiario. A essere preso in esame dai giudici è il contenzioso tra un uomo, da un lato, e il figlio e la nuora, dall’altro, e ha per oggetto un immobile. Nello specifico, l’uomo sostiene che figlio e nuora hanno acquistato una casa e che, allo stesso tempo, con autonoma scrittura privata, hanno costituito in suo favore il diritto di usufrutto generale e vitalizio sull’immobile, dichiarando contestualmente di avere ricevuto il prezzo e rilasciando relativa quietanza. Di conseguenza, l’uomo chiede di accertare la costituzione del diritto reale sull’appartamento e sulla rimessa, mentre il figlio e la nuora eccepiscono la nullità dell’atto di costituzione del diritto per la mancata indicazione del prezzo, sostenendo che l’uomo non ha versato alcuna somma a titolo di corrispettivo per la costituzione dell’usufrutto. E quest’ultima obiezione è ritenuta fondata dai giudici, poiché la scrittura privata di costituzione del diritto di usufrutto non conteneva l’indicazione del prezzo. (Sentenza 6142 del 24 febbraio 2022 della Cassazione)