Gara d’appalto: legittima l’esclusione dell’impresa colpita da interdittiva antimafia ma ammessa al controllo giudiziario
Possibile, invece, permettere all’impresa di poter continuare a svolgere le commesse già affidate

Rimane esclusa dalla procedura di gara l’impresa attinta da informazione antimafia interdittiva anche se essa è stata ammessa al controllo giudiziario. Tale passaggio, spiegano i giudici, non può avere effetti sul provvedimento di esclusione dalla procedura di gara cui l’impresa abbia partecipato prima che venisse adottato il provvedimento interdittivo che ne ha poi provocato l’esclusione. Per fare chiarezza i giudici precisano che, alla luce della disciplina degli effetti dell’informazione antimafia interdittiva sulle procedure di gara, se la procedura è in corso di svolgimento l’operatore economico è escluso dalla procedura di gara, mentre qualora, invece, si sia in fase di esecuzione del contratto l’attività (esecutiva) potrà proseguire se l’operatore sia ammesso al controllo giudiziario. Fondamentale, nella vicenda presa in esame dai giudici, è la constatazione che si è già conclusa la fase procedimentale della scelta del contraente e ci si trova ormai in quella successiva alla stipulazione del contratto. In definitiva, se è vero che l’ammissione al controllo giudiziario dell’impresa attinta da informazione interdittiva antimafia risponde all’obiettivo di preservarne la capacità economico-produttiva, è logico ritenere che per essere utile tale misura debba permettere all’impresa di poter continuare a svolgere le commesse già affidate, e non anche di concorrere ad affidamenti di contratti pubblici. (Sentenza 2847 del 14 aprile 2022 del Consiglio di Stato)