Il segreto professionale dello psicologo nel rapporto con gli studenti

Nel contesto in cui un psicologo interviene con un gruppo di alunni, l'attenzione si sposta sul rapporto terapeutico che si sviluppa tra lo psicologo e l'intera comunità di riferimento. Questo sottolinea l'importanza di mantenere riservatezza e discrezione riguardo agli incontri e ai risultati terapeutici ottenuti, garantendo così un ambiente di fiducia e di tutela per tutti i partecipanti coinvolti.

Il segreto professionale dello psicologo nel rapporto con gli studenti

Il Consiglio di Stato ha esaminato il delicato equilibrio tra il diritto di accesso agli atti amministrativi e la protezione della riservatezza di tali documenti coperti dal segreto professionale dello psicologo.

È il caso di una studentessa che, in seguito ad episodi di bullismo subiti durante la frequenza alla scuola superiore, chiese il cambio di sezione, ma la richiesta le fu negata dal Dirigente Scolastico. Di conseguenza, decise di trasferirsi in un altro liceo per l'anno successivo. I genitori della ragazza sollecitarono l'accesso ai documenti scolastici per ottenere informazioni cruciali relativamente alla gestione degli episodi di bullismo, ma il verbale dell'incontro con la classe fu l'unico documento fornito, nonostante la richiesta di accedere anche alla relazione della psicologa e della professoressa referente per il bullismo.

Nella disputa legale iniziata con il TAR, i genitori invocarono l'accesso difensivo agli atti amministrativi, contrario al diniego della scuola. Quest'ultima motivava la mancata divulgazione della relazione della psicologa sostenendo che facesse parte di un progetto scolastico più ampio, indipendente dai fatti specifici. La scuola difendeva l'invocazione del segreto professionale, precedentemente espresso verbalmente e poi formalizzato per iscritto in tribunale. Il TAR respinse il ricorso poiché ritenne che l'opposizione al segreto professionale impedisse il diritto di accesso, senza alcun bilanciamento con altri interessi.

La madre e la figlia rivolsero quindi il ricorso al Consiglio di Stato, che confermò il rifiuto di accesso agli atti, ponendo in primo piano la riservatezza della relazione della psicologa dovuta al segreto professionale. Secondo la legge, specificamente l'art.24, comma 1, lett. a) della l. n. 241/1990, il diritto di accesso è escluso in presenza di segreti professionali. Il Consiglio di Stato sottolineò che l'opposizione al segreto professionale, formalizzata successivamente, non era necessaria, poiché l'accesso era precluso originariamente a causa del contenuto del documento e del segreto professionale.

Inoltre, il Consiglio di Stato si soffermò sull'importanza del ruolo dello psicologo all'interno di una scuola, evidenziando che la relazione terapeutica dello psicologo coinvolge l'intera comunità di riferimento, rafforzando così la necessità di mantenere la riservatezza sugli incontri e i risultati ottenuti, specialmente quando si interviene su un gruppo di individui per orientarne positivamente le dinamiche relazionali.

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