Il vincolo di riservatezza dello psicologo nell'Interazione con gli studenti

Nel caso in cui uno psicologo interviene all’interno di un gruppo di studenti, l'obiettivo della terapia riguarda la relazione dell'operatore con l'intera comunità coinvolta. Questo sottolinea l'importanza di mantenere confidenzialità e discrezione riguardo agli incontri e ai risultati derivanti da tali interazioni.

Il vincolo di riservatezza dello psicologo nell'Interazione con gli studenti

Il Consiglio di Stato ha emesso un parere riguardante il bilanciamento tra il diritto di accesso agli atti amministrativi e la riservatezza degli stessi, specialmente quando soggetti al segreto professionale da parte di uno psicologo.

Nel caso specifico, una studentessa che ha subito bullismo nella scuola superiore chiedeva di cambiare sezione, ma la richiesta veniva negata dal Dirigente Scolastico. I genitori, per ottenere informazioni sul percorso della figlia, chiedevano accesso ai documenti scolastici, ottenendo solo il verbale di una riunione di classe e non la relazione della psicologa o del referente per il bullismo.

Dopo un ricorso al TAR, respinto per l'opposizione al segreto professionale, madre e figlia si rivolgevano al Consiglio di Stato. Quest'ultimo confermava il ruolo centrale del segreto professionale della psicologa, escludendo il diritto di accesso in conformità con la legge.

Il Consiglio di Stato evidenziava che l'opposizione al segreto professionale precludeva l'accesso, indipendentemente dalle modalità di espressione informale o formale. La natura del documento e il segreto professionale impedivano l'accesso, nonostante eventuali consensi.

In particolare, il lavoro dello psicologo, specialmente in contesti scolastici, coinvolge non solo il singolo assistito ma anche il gruppo di individui. L'intervento mira a regolare le relazioni all'interno del gruppo, conferendo all'operatore l'obbligo di riservatezza sulla base dell'intera comunità coinvolta, sottolineando la necessità di discrezione e riserbo sugli incontri e i risultati terapeutici (Cons. di Stato n. 7658/2024).

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