Illegittima la cessione della farmacia comunale a una società controllata da un’altra società che gestisce una casa di cura privata
Salta quindi la vendita operata dal Comune. Evidente la situazione di incompatibilità tra la gestione di una casa di cura e la gestione di una farmacia

Le incompatibilità di legge previste per i farmacisti persone fisiche – con riferimento, in particolare, al divieto di svolgere anche attività medica – rilevano anche per i soci della società titolare di farmacia, anche nell’ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica. Legittima, quindi, la decisione del Comune, che, in sostanza, ha revocato la cessione di una farmacia a una società. Nella vicenda presa in esame una società di capitali si è aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione di una farmacia comunale e ha ottenuto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ma quella stessa società è risultata essere una società unipersonale, controllata al 100 per cento da un’altra società, sempre di capitale, che a sua volta gestisce una casa di cura privata. Proprio per questo si è ipotizzata una situazione di incompatibilità, sussistendo i due elementi, da un lato, della partecipazione e dell’essere socio di una società di capitali titolare dell’esercizio della farmacia privata e, dall’altro, dell’esercizio da parte di quel medesimo socio unico della professione medica. Inoltre, il socio in questione, che partecipa al capitale della società titolare della farmacia, non è una persona fisica ma una persona giuridica, una società a responsabilità limitata, e ciò ha posto l’ulteriore questione se un soggetto di questo tipo possa considerarsi esercitare la professione medica. I giudici hanno fatto chiarezza, stabilendo, innanzitutto, che la nozione di esercizio della professione medica deve ricevere un’interpretazione funzionale ad assicurare il fine di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla commistione tra questa attività e quella di dispensazione dei farmaci, in primo luogo a tutela della salute, e in tal senso deve ritenersi applicabile la situazione di incompatibilità in questione anche ad una casa di cura, società di capitali e quindi persona giuridica, che abbia una partecipazione in una società, sempre di capitali, titolare di farmacia. (Sentenza 5 del 14 aprile 2022 del Consiglio di Stato)