Illegittima la promozione dell'alunno se contestata dai genitori

Legittima la richiesta dei genitori di non ammissione alla classe successiva del figlio con grave situazione di disagio per problemi di salute

Illegittima la promozione dell'alunno se contestata dai genitori

Con riferimento al percorso scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, la non ammissione alla classe successiva non si configura come un giudizio in assoluto negativo, bensì come il riconoscimento della necessità che lo studente rafforzi le proprie conoscenze di base, così da poter affrontare, senza sofferenza e con maggiori possibilità di piena maturazione culturale, l’ulteriore corso degli studi, e ciò in quanto l’interesse degli allievi e dei genitori non si identifica, precisano i giudici, nel perseguimento, in ogni caso, della cosiddetta promozione, bensì nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla formazione ottimale degli studenti. Illegittimo, di conseguenza, il provvedimento di ammissione di uno studente alla seconda classe della scuola primaria se esso non ha tenuto in considerazione la richiesta, presentata dai genitori, di non ammettere lo studente alla classe successiva, e ciò al fine di salvaguardare l’interesse dell’alunno stesso, che versava, nel caso specifico, in una situazione eccezionale di disagio e di difficoltà in ambito scolastico, causata da ragioni di salute. (Sentenza 146 del 3 ottobre 2023 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento)

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