Stop alla Lituania che dai membri di una scuola internazionale privata pretende la conoscenza della lingua nazionale
Per dimostrare di aver raggiunto il livello richiesto dalla legge, è necessario presentare un certificato rilasciato dall’Agenzia Nazionale per l’Istruzione, basato su test linguistici somministrati in Lituania
L’obbligo imposto dalla legislazione dello Stato ad una scuola internazionale privata di verificare che il proprio personale soddisfi il requisito di conoscenza della lingua nazionale può compromettere la libertà di stabilimento. Ciò a causa delle procedure di accreditamento della conoscenza linguistica del personale e della mancanza di eccezioni a tale requisito.
Questo il punto fermo fissato dai giudici europei (sentenza del 12 febbraio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in Lituania.
Dal 2004, difatti, a Vilnius opera una scuola internazionale privata, in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative per offrire programmi di istruzione primaria e secondaria in lingua inglese. Nel 2022, però, l’Ispettorato Nazionale per la Lingua ha effettuato un’ispezione presso la scuola per verificarne la conformità ai requisiti previsti dalla legge sulle lingue ufficiali. L’ispezione ha rilevato che alcuni membri del personale scolastico, inclusa la preside, non avevano superato l’esame di lingua lituana, e, secondo tale legge, il personale docente e amministrativo che è regolarmente a contatto con il pubblico e le autorità amministrative è tenuto a possedere una conoscenza fluente della lingua lituana. Per dimostrare di aver raggiunto il livello richiesto, tali persone devono presentare un certificato rilasciato dall’Agenzia Nazionale per l’Istruzione, basato su test linguistici somministrati in Lituania. Infine, le scuole sono obbligate a verificare che tali persone soddisfino tale requisito linguistico.
Ai giudici europei è stato chiesto di prendere posizione sulla compatibilità della legislazione lituana con il diritto dell’Unione Europea. E la posizione dei giudici è fortemente critica, poiché, a loro parere, la legge in esame costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. Nello specifico, rende meno attrattivo per i cittadini di altri Stati membri istituire e gestire in Lituania un istituto di istruzione che offra programmi in una lingua diversa dal lituano.
In generale, la legge adottata dalla Lituania è adeguata a garantire il raggiungimento dell’obiettivo di difendere e promuovere la lingua ufficiale dello Stato. Infatti, incoraggia l’uso della lingua da parte di coloro che sono soggetti a tale requisito nelle loro interazioni con studenti, genitori e pubblico in generale, nonché con le autorità amministrative nazionali, in particolare il personale amministrativo.
Ciononostante, per quanto riguarda le modalità di prova per dimostrare il rispetto del requisito linguistico, la legge lituana, richiedendo la presentazione di un certificato rilasciato dall’Agenzia Nazionale per l’Istruzione sulla base di test linguistici condotti in Lituania, sembra andare, secondo i giudici europei, oltre quanto necessario per raggiungere il legittimo obiettivo perseguito. Su questo punto, però, toccherà al giudice nazionale fare ulteriori valutazioni.
In aggiunta, poi, per i giudici europei, il requisito linguistico previsto dalla legge lituana sembra applicarsi dal momento in cui le persone coinvolte assumono le proprie funzioni, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro, senza prevedere alcuna eccezione o flessibilità, e perciò la legge nazionale lituana appare sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.