Illegittimo il ricovero coatto dello straniero richiedente asilo in un reparto psichiatrico
Impossibile parlare di detenzione legittimata dal regolamento dell’Unione Europea

Illegittima la decisione con cui si stabilisce il ricovero coatto in un reparto psichiatrico ospedaliero nei confronti di uno straniero richiedente asilo. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati ad esaminare la delicata vicenda riguardante un cittadino marocchino che nell’ottobre del 2016 è entrato in Italia, provenendo dalla Libia, e nel febbraio del 2017 si è recato in Austria presentando una domanda di asilo, che è stata respinta e accompagnata dall’ordine di espulsione verso l’Italia. A settembre del 2017, però, lo straniero ha ricevuto cure psichiatriche in un ospedale di Vienna, e successivamente il suo trasferimento verso l’Italia, prevista per fine ottobre del 2017, non ha potuto aver luogo perché egli è stato ricoverato per un mese, senza averlo richiesto, presso il reparto psichiatrico in Austria. Tale ricovero è da considerare illegittimo, chiariscono i giudici, perché, alla luce del regolamento dell’Unione Europea che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide, la nozione di detenzione, prevista da tale disposizione, non è applicabile al ricovero coatto di un richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero, autorizzato con una decisione giudiziaria per il motivo che tale persona, a causa di una patologia psichica, costituisce un serio pericolo per sé stessa o per la società a causa di una patologia psichica. (Sentenza del 31 marzo 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)