Impianti di distribuzione carburanti: limiti alla localizzazione a fronte della salvaguardia ambientale delle zone agricole
Resta intatta la facoltà per gli enti locali di definire i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree su cui possono essere installati gli impianti

Per la localizzazione di impianti di distribuzione carburanti sono fondamentali i limiti imposti dalla esigenza di salvaguardia ambientale insita nella destinazione di zona agricola. I giudici riconoscono che la normativa – il decreto legislativo numero 32 del 1998 – si limita a prevedere la compatibilità funzionale degli impianti di carburante con le diverse parti del territorio comunale, ad eccezione di quelle soggette a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali, con l’effetto che essi non devono di necessità essere collocati in zona territoriale omogenea a destinazione industriale. Ciò però lascia intatta, comunque, la potestà comunale di individuare le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere realizzati tali impianti. Di conseguenza, ai Comuni è affidato il compito di definire i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree su cui possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti, con un apposito atto di raccordo con la disciplina urbanistica, in modo da consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private. Per questo, è facoltà degli enti locali consentire, in sede di pianificazione della rete, la localizzazione dei nuovi impianti anche nelle zone del piano regolatore generale soggette a diversa destinazione, purché non sottoposte a particolari vincoli. (Sentenza 2696 dell’11 aprile 2022 del Consiglio di Stato)