Impresa colpita da interdittiva antimafia: operativa di nuovo con l’ammissione al controllo giudiziario

Una volta concluso il periodo di controllo potrà essere decisa nuovamente l’ammissione o l’esclusione dal mercato

Impresa colpita da interdittiva antimafia: operativa di nuovo con l’ammissione al controllo giudiziario

Va esclusa dal mercato l’impresa colpita da interdittiva antimafia. Essa può, precisano i giudici, riprendere ad operare solo e soltanto se ammessa al controllo giudiziario. In una fase successiva, all’esito di tale controllo, sarà ammessa o esclusa dal mercato per effetto di un nuovo provvedimento prefettizio, obbligatoriamente adottato prima della conclusione del primo periodo di ammissione al controllo giudiziario, con conseguente improcedibilità del ricorso quanto alla originaria interdittiva. Inoltre, la legittimità dell’originario provvedimento interdittivo, riconosciuta dalla stessa impresa che ammette la sussistenza del contagio – seppur qualificato come occasionale dal giudice della prevenzione –, esclude in radice l’esistenza del fatto illecito e determina l’infondatezza nel merito della possibile domanda risarcitoria avanzata dall’impresa. I giudici precisano poi che: la misura interdittiva diviene inefficace al momento dell’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario; sussiste un obbligo di aggiornamento della misura interdittiva in ragione dell’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario e l’imputazione del citato obbligo di aggiornamento ricade ex officio in capo all’amministrazione procedente; il provvedimento di aggiornamento non è un atto meramente confermativo della precedente interdittiva, ma un nuovo provvedimento, che giunge all’esito della necessaria, rinnovata istruttoria, la quale deve obbligatoriamente tenere conto di quanto accaduto durante il periodo di controllo giudiziario. (Sentenza 1219 dell’1 maggio 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia)

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