Imputato irrintracciabile e condannato in contumacia. Riapertura del processo solo se non si è sottratto alla giustizia

Fondamentale verificare se il soggetto abbia volutamente impedito alle autorità di informarlo sullo svolgimento del processo

Imputato irrintracciabile e condannato in contumacia. Riapertura del processo solo se non si è sottratto alla giustizia

Se è impossibile rintracciare un imputato, quest’ultimo può essere giudicato o condannato in contumacia ma ha il diritto, successivamente, di ottenere la riapertura del processo, in sua presenza, sul merito della causa. Tuttavia, tale diritto gli può essere negato se si è volontariamente sottratto alla giustizia, impedendo alle autorità di informarlo sullo svolgimento del processo. Questi i paletti fissati dai giudici comunitari in merito alla vicenda riguardante un uomo che, accusato in Bulgaria di avere partecipato ad un’associazione per delinquere diretta a commettere reati tributari punibili con pene detentive, non aveva ricevuto la convocazione in udienza, essendo stato cercato ma senza esito positivo. Il giudice nazionale aveva dedotto che l’uomo si era dato alla fuga e che, pertanto, la causa poteva essere giudicata in sua assenza. I giudici comunitari chiariscono che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia. In tal caso, tuttavia, tale imputato deve avere la possibilità, in linea di principio, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto di ottenere la riapertura del processo o l’accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Tuttavia, tale diritto può essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest’ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo. (Sentenza del 19 maggio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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