Incidente stradale dopo il richiamo della vettura: nessun addebito per l’azienda

I giudici ritengono non provato il nesso tra il presunto problema al pedale dell’acceleratore, che ha causato il richiamo del veicolo, e il sinistro che ha causato la morte del conducente

Incidente stradale dopo il richiamo della vettura: nessun addebito per l’azienda

Il richiamo del veicolo da parte dell’azienda non basta per ritenere ad essa addebitabile il successivo incidente subito dall’automobilista. Nessun addebito, nella vicenda presa in esame dai giudici, per la società automobilistica nonostante l’incidente mortale che ha coinvolto un veicolo da essa prodotto e oggetto, poco tempo prima de sinistro, di una campagna di richiamo a causa di un problema al meccanismo del pedale dell’acceleratore. Insufficiente, difatti, l’ipotesi avanzata dal consulente tecnico d’ufficio in merito al nesso tra un possibile bloccaggio del pedale e il sinistro, ritenuto dai giudici, invece, frutto dell’eccessiva velocità della vettura. Ad assolvere l’azienda automobilistica avevano provveduto già i giudici d’Appello, ritenendo non provato, in sostanza, il collegamento tra il presunto difettoso funzionamento del pedale dell’acceleratore e l’incidente stradale che aveva provocato il decesso della persona alla guida. I giudici di Cassazione confermano la linea tracciata in Appello e chiariscono che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura non già oggettiva bensì presunta, in quanto prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto, e, alla luce del cosiddetto Codice del consumo, tocca al soggetto danneggiato dare la prova del collegamento causale, non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno, e, una volta che tale prova è stata fornita, tocca al produttore fornire la cosiddetta prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione o che all’epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche. Nella vicenda in esame, però, osservano i giudici, il consulente tecnico d’ufficio ha fatto balenare solo la possibilità del bloccaggio del pedale. (Ordinanza 11317 del 7 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

news più recenti

Mostra di più...