Informazione ambientale accessibile: vanno ricomprese le scelte, le azioni e qualsivoglia attività amministrativa relativa al ‘bene ambiente’
Non può escludersi che accordi o convenzioni tra un soggetto operante in ambito accademico e un’impresa notoriamente leader nel settore energetico rivestano interesse al fine di rendere pubblici e trasparenti gli indirizzi volti a produrre conseguenze in termini di scelte e politiche ambientali
La nozione di informazione ambientale accessibile riguarda non solo i dati e i documenti posti in immediata correlazione con il ‘bene ambiente’, ma anche le scelte, le azioni e qualsivoglia attività amministrativa che ad esso faccia riferimento. Pertanto, non possono essere esclusi dall’accesso ambientale quegli atti e quei documenti espressione di un’attività amministrativa che, direttamente o indirettamente, riguarda l’ambiente e la sua tutela. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo all’azione proposta dall’associazione ‘Greenpeace’ contro il diniego opposto dal ‘Politecnico’ di Torino avverso la richiesta di accesso agli atti concernenti accordi di collaborazione stipulati tra il ‘Politecnico’ stesso e l’‘EN’. Per i giudici del Tar Piemonte l’istanza presentata da ‘Greenpeace’ aveva un solido fondamento. A questa decisione l’‘Eni’ si è opposto, sostenendo i giudici avessero dilatato eccessivamente il concetto di informazione ambientale accessibile, ricomprendendovi atti e documenti aventi tutt’altro scopo e finalità, e cioè una attività di partenariato accademico che aveva lo scopo di avvicinare il sistema delle conoscenze al tessuto produttivo. Per i giudici del Consiglio di Stato, però, non può escludersi che accordi o convenzioni tra un soggetto operante in ambito accademico e un’impresa notoriamente leader nel settore energetico rivestano interesse al fine di rendere pubblici e trasparenti gli indirizzi volti a produrre conseguenze in termini di scelte e politiche ambientali, che, perciò, non si vede perché dovrebbero rivestire carattere di riservatezza. (Sentenza 6611 del 6 luglio 2023 del Consiglio di Stato)