Interventi edilizi urgenti per le popolazioni terremotate: possibile la conservazione del manufatto temporaneo realizzato in funzione di momentanea soluzione abitativa
La ratio della norma è quella di consentire eccezionalmente l’autonoma realizzazione di sistemazioni abitative destinate di regola ad essere rimosse entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato
A fronte di interventi edilizi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, la conservazione dei manufatti realizzati in funzione di soluzione abitativa alternativa è consentita, in via eccezionale e anche successivamente al ripristino dell’immobile danneggiato, qualora sussistano determinate condizioni, tra cui il rispetto delle disposizioni inserite nel ‘Codice dei beni culturali e del paesaggio’. Pertanto, a tali manufatti è applicabile l’ordine di rimessione in pristino, con conseguente impossibilità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Nel caso specifico, i giudici hanno esaminato il caso di una cittadina che, in seguito al sisma che aveva colpito Norcia nel 2016, aveva realizzato un manufatto precario quale soluzione abitativa provvisoria. Successivamente, ripristinata l’agibilità dell’immobile danneggiato dal sisma, la donna chiedeva di poter conservare il manufatto precario, ma l’istanza veniva respinta perché il manufatto si trovava in zona vincolata e non era possibile concedere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. La donna ha sostenuto che il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria sarebbe stato inapplicabile nel caso specifico. I giudici hanno ribattuto che la normativa ha inteso disciplinare, in primo luogo, la fase che può essere definita emergenziale, applicando la più favorevole disciplina delle opere temporanee ai manufatti realizzati autonomamente per sopperire ad esigenze abitative da coloro che abbiano visto danneggiata e dichiarata inagibile la propria abitazione a causa del sisma. La ratio della disposizione è evidentemente quella di consentire eccezionalmente l’autonoma realizzazione di sistemazioni abitative destinate di regola ad essere rimosse entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato. (Sentenza 515 del 12 settembre 2023 del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria)