La condanna per frode fiscale stoppa l’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio
I giudici hanno confermato la decisione con cui la Banca Centrale Europea ha bloccato nel 2015 Silvio Berlusconi

Confermata la decisione con cui la Banca centrale europea, su proposta della Banca d’Italia, non ha autorizzato l’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, e ciò perché il soggetto che ha messo sul tavolo il progetto di acquisizione non soddisfaceva la condizione di onorabilità applicabile ai detentori di partecipazioni qualificate. Il riferimento è, per la precisione, a quanto avvenuto nel 2015 quando la società di partecipazione finanziaria Mediolanum è stata incorporata dalla sua controllata, Banca Mediolanum, e di conseguenza, la Fininvest, detenuta in maggioranza da Silvio Berlusconi, è divenuta titolare di una partecipazione nel capitale di Banca Mediolanum, grazie alla sua partecipazione nel capitale sociale di Mediolanum. Corretto, secondo i giudici, il riferimento fatto dalla BCE alla condanna per frode fiscale subita nel 2013 da Berlusconi. I giudici ribadiscono che una previa valutazione dell’idoneità di qualsiasi persona che intenda acquisire una partecipazione in un ente creditizio è indispensabile per assicurare che la proprietà di tali enti creditizi rimanga idonea e solida sotto il profilo finanziario. Inoltre, per garantirne la solidità prudenziale, gli enti creditizi sono tenuti a rispettare un insieme di norme dell’Unione Europea, e tale rispetto dipende altresì strettamente dall’idoneità dei loro proprietari e di qualsiasi nuovo proprietario prima che esso acquisti una quota rilevante in tali enti. E peraltro la procedura di autorizzazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate è diretta a garantire la gestione sana e prudente dell’ente cui si riferisce il progetto di acquisizione nonché l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione considerato, tenendo conto della sua probabile influenza sull’ente interessato. (Sentenza dell’11 maggio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)