La richiesta di condono non rende inefficace il provvedimento di demolizione
A fronte dell’abusività di un immobile, difatti, l’efficacia dell’ordine di demolizione è solo sospesa

L’istanza di sanatoria relativa a un immobile abusivo non rende inefficace il provvedimento di demolizione adottato dall’amministrazione. Al contrario, laddove venga presentata una domanda di accertamento di conformità, l’efficacia dell’ordine di demolizione subisce un arresto, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione. I giudici tengono a precisare che in caso di abusi edilizi l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare. Ne consegue che, rigettata la richiesta di condono, la demolizione, temporaneamente inefficace in pendenza del procedimento di sanatoria, riprende vigore. Inoltre, l’obbligo di riesaminare l’abusività delle opere provocato dalla domanda di condono con la riadozione dei provvedimenti repressivi ha senso solo in presenza di un intervento astrattamente sanabile, ossia quando, per effetto della formazione di un nuovo provvedimento esplicito e per il suo concreto contenuto, risulti definitivamente vanificata l’operatività del precedente provvedimento demolitorio, adottato senza tener conto della (astratta) condonabilità del bene. (Sentenza 2596 dell’8 aprile 2022 del Consiglio di Stato)