L’attività libero professionale intramoenia dei dirigenti sanitari è incompatibile con il SSN

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 20 del 28 dicembre 2023. Questa disposizione, valida fino al 2025, permetteva alle strutture private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio Sanitario Regionale, di utilizzare dirigenti sanitari impiegati dal Servizio Sanitario Nazionale che avevano scelto di lavorare in regime di attività libero professionale all'interno dell'ospedale (conosciuto come ALPI)

L’attività libero professionale intramoenia dei dirigenti sanitari è incompatibile con il SSN

La Corte ha sostenuto che tale permesso andava contro il principio fondamentale di tutela della salute che vieta ai medici con un contratto esclusivo con il SSN di svolgere attività libero professionale in strutture private accreditate. Il divieto è stato stabilito per garantire l'efficienza massima del servizio sanitario pubblico e impedire effetti dannosi derivanti dalla doppia attività del personale medico, che potrebbero compromettere il ruolo complementare svolto dalle strutture sanitarie accreditate.

Diversamente, il comma 2 dello stesso art. 47, che permette alle aziende del Servizio Sanitario Regionale di acquisire prestazioni in regime di attività libero professionale da parte dei propri sanitari, è stato considerato conforme alla normativa statale. Tale disposizione, valida fino al 2025 e pensata per ridurre le liste d'attesa e superare la carenza di personale, è stata ritenuta accettabile, a condizione che le prestazioni siano effettuate presso strutture sanitarie accreditate.

In sintesi, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il divieto di svolgere attività libero professionale in ospedali privati accreditati è rilevante per mantenere l'efficienza del sistema sanitario pubblico, mentre ha approvato l'acquisizione di prestazioni in regime di attività libero professionale da parte delle aziende sanitarie regionali al fine di ridurre le liste di attesa e affrontare la mancanza di personale, purché tali prestazioni vengano effettuate in strutture sanitarie accreditate (Corte Cost. n. 153 del 29 luglio 2024).

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