Legittima la quarantena imposta alle persone contagiate dal COVID-19

Impensabile il paragone con arresti domiciliari e detenzione domiciliare. Non necessario, quindi, il parere del giudice per convalidare la misura

Legittima la quarantena imposta alle persone contagiate dal COVID-19

Pienamente legittima la quarantena imposta ai malati di COVID-19. Ciò perché tale misura restrittiva di carattere generale è stata introdotta dalla legge per motivi di sanità e limita la libertà di circolazione e non quella personale. Per i giudici essa non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, né l’applicazione della misura obbligatoria dell’isolamento, o il suo mantenimento, permette l’uso della coercizione fisica, perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente. Questa la posizione assunta dalla Corte Costituzionale, che ha escluso, in sostanza, che violi la libertà personale l’incriminazione di chi esca di casa nonostante un provvedimento dell’autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al virus Sars-Cov-19. Viene escluso poi che la misura dell’isolamento sia in alcun modo paragonabile a quelle degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare. Entrambe, difatti, sono instaurate, o ripristinate, anche con l’impiego della forza fisica, e appartengono alla sfera del diritto penale, mentre la circostanza di avere contratto il virus Sars-Cov-19 non comporta valutazioni sulla responsabilità personale. Pertanto, il fatto che la norma incriminatrice stabilisca che l’isolamento consegue a un provvedimento dell’autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale che tale provvedimento sia convalidato dal giudice. Per fare ancora più chiarezza, infine, i giudici precisano che, poiché siamo nel campo della libertà di circolazione, la norma penale avrebbe anche potuto introdurre un reato che consiste nel circolare benché consapevoli di essere positivi al virus Sars-Cov-19, senza necessità che l’obbligo dell’isolamento sia prescritto da un apposito provvedimento amministrativo. (Sentenza 127 del 26 maggio 2022 della Corte Costituzionale)

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