Legittimo imporre il trasferimento della sala scommesse se la struttura è vicina ad una Chiesa

Confermato il provvedimento con cui una Struttura Unica per le Attività Produttive ha comunicato ad una società per azioni che una specifica sala scommesse doveva cessare l’attività in quanto ubicata ad una distanza inferiore a 500 metri da una Chiesa.

Legittimo imporre il trasferimento della sala scommesse se la struttura è vicina ad una Chiesa

Legittimo imporre la delocalizzazione di una sala scommesse situata a distanza inferiore ai limiti di legge dai cosiddetti luoghi sensibili. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 93091 del 19 novembre 2024 del Consiglio di Stato), i quali hanno confermato il provvedimento con cui una Struttura Unica per le Attività Produttive ha comunicato ad una società per azioni che una specifica sala scommesse doveva cessare l’attività in quanto ubicata ad una distanza inferiore a 500 metri da una chiesa e ha, allo stesso tempo, fornito la possibilità di delocalizzare la sala scommesse in altre aree del territorio comunale, tenendo conto anche delle eventuali limitazioni dello strumento urbanistico. Per i giudici non ci sono dubbi: è legittimo il provvedimento dell’ente locale che imponga la delocalizzazione della sala scommesse, situata vicino ai cosiddetti luoghi sensibili ed ad una distanza inferiore dal limite minimo stabilito dalla legge regionale, laddove risulti comunque possibile l’apertura di detta sala giochi in aree alternative, anche se periferiche, del territorio comunale e comunque dotate sia di buona viabilità che di parcheggi, non esclusivamente residenziali, che possano rendere ben fruibile il tutto da parte della possibile utenza. Ampliando l’orizzonte, poi, i giudici tengono a ribadire un concetto fondamentale: la Regione può disciplinare la distanza delle sale gioco dai lughi sensibili, trattandosi di perseguire finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente tutela della salute, materia in cui la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Inoltre la scelta del legislatore regionale di disincentivare la collocazione degli apparecchi da gioco e spingere alla loro collocazione lontano dai centri abitati, per contrastare il fenomeno della ludopatia, non contrasta con la Costituzione, non risultando discriminatoria la misura, avendo, anzi, il legislatore considerato tutti gli esercizi commerciali nei quali possono essere installati apparecchi da gioco. Infine, la legge che impone il distanziometro non contrasta con la Costituzione, esercitando un ragionevole e logico bilanciamento di interessi tra l’esercizio dell’attività economica e la tutela della salute.

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