L’ex affine del sindaco può diventare assessore o vicesindaco
Con la cessazione del matrimonio che sottende il legame di affinità con il sindaco, viene meno l'impedimento ad assumere il ruolo di membro della giunta municipale e di vicesindaco
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della norma che impedisce agli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della Giunta provinciale di far parte della rispettiva Giunta o di essere nominati rappresentanti del comune o della provincia se il legame di affinità deriva da un matrimonio concluso. Già la Corte di cassazione aveva sollevato dubbi sulla legittimità di questa disposizione, che contrasterebbe con la Costituzione a causa delle implicazioni sulla partecipazione politica e l'accesso agli incarichi pubblici.
Il caso specifico riguarda l'ex coniuge divorziato della sorella di un sindaco: quest’ultimo ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Napoli, che gli aveva vietato il coinvolgimento nella giunta comunale e il ruolo di vicesindaco. La Corte costituzionale ha ritenuto ingiusto che mentre l'ex coniuge del sindaco non fosse soggetto a queste incompatibilità, l'ex affine continuasse a esserlo anche dopo la fine del suo matrimonio.
A tal proposito, la Corte di cassazione aveva già contestato l'art. 78, comma 3, del codice civile, collegato all'art. 64, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sostenendo che le questioni di legittimità sollevate dovrebbero essere affrontate in modo specifico e settoriale, poiché il concetto di affinità può avere conseguenze diverse a seconda del contesto. Inoltre, la Corte ha evidenziato che le norme riguardanti l'incompatibilità non devono discriminare gruppi di individui simili, evitando differenze di trattamento sproporzionate.
In conclusione, la Corte ha affermato che l'articolo 64, comma 4, citato, che impone restrizioni sugli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della Giunta provinciale, contrasta con l'articolo 51 della Costituzione, che garantisce il diritto di elettorato passivo, un diritto inviolabile secondo l'articolo 2 della Costituzione (Corte Cost. n. 107 del 18 giugno 2024).