Misure protettive per l’imprenditore in crisi: sommaria e non definitiva la valutazione del Tribunale nella fase delle trattative

I giudici sottolineano che le misure protettive, se riconosciute, possono comunque, a fronte di circostanze negative meritevoli di segnalazione, essere successivamente revocate

Misure protettive per l’imprenditore in crisi: sommaria e non definitiva la valutazione del Tribunale nella fase delle trattative

Sommaria e non definitiva la valutazione del Tribunale, come prevista dal cosiddetto decreto crisi d’impresa, in merito a conferma, revoca o modifica delle misure protettive e cautelari già riconosciute all’imprenditore per effetto della presentazione e della pubblicazione dell’istanza mirata ad ottenere l’applicazione di misure protettive del patrimonio, istanza che, una volta pubblicata nel Registro delle imprese con l’accettazione dell’esperto, blocca in sostanza le pretese avanzate dai creditori che non possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti utilizzati per esercitare l’attività d’impresa. Il sindacato del Tribunale deve essere parametrato, spiegano i giudici, alle finalità della disciplina della composizione negoziata della crisi ed alla fase iniziale, necessariamente embrionale, delle trattative. Ciò significa che le misure protettive, se riconosciute, possono comunque, a fronte di circostanze negative meritevoli di segnalazione, essere successivamente, ad istanza dell’esperto o di uno o più creditori, revocate, o ne può essere abbreviata la durata quando non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori. Obiettivo primario delle misure protettive, sottolineano i giudici, è garantire il buon esito delle trattative e mettere il patrimonio dell’imprenditore al riparo da iniziative che possono pregiudicare il risanamento dell’impresa. (Ordinanza del 2 aprile 2022 del Tribunale di Rieti)

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