Necessario il coordinamento di tutti gli strumenti di pianificazione

Legittima la delibera con cui un’amministrazione comunale campana ha stabilito che, per procedere alla predisposizione dei bandi di gara relativi alle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, sia necessario predisporre preventivamente un piano delle coste che, in conformità del piano urbanistico comunale, definisca le strategie, le norme e gli indirizzi per la tutela, la valorizzazione e la fruizione compatibile con gli elevati valori ambientali, paesaggistico e storico-culturali

Necessario il coordinamento di tutti gli strumenti di pianificazione

Tutti gli strumenti di pianificazione che incidono sulle aree demaniali devono armonizzarsi tra di loro affinché risultino concordi ed univoci. Pertanto, il piano urbanistico comunale deve necessariamente essere coerente con il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e, analogamente, il piano delle coste, attuativo del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, deve essere redatto in concordanza con gli altri piani regionali e comunali, ivi compreso quello urbanistico vigente al momento della sua adozione Questi i paletti fissati dai giudici (sentenza numero 365 del 14 gennaio 2025 del Tar Campania), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da alcuni operatori economici, concessionari demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative, a fronte della delibera giuntale con cui un’amministrazione comunale campana ha stabilito che, per procedere alla predisposizione dei bandi di gara relativi alle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, sia necessario predisporre preventivamente un piano delle coste che, in conformità del piano urbanistico comunale, definisca le strategie, le norme e gli indirizzi per la tutela, la valorizzazione e la fruizione compatibile con gli elevati valori ambientali, paesaggistico e storico-culturali. Per i giudici non ci sono dubbi: è legittima la determinazione comunale con cui si stabilisce di non rilasciare nuove autorizzazioni, ex articolo 24 del ‘Codice della navigazione’, per le quali i concessionari non ammortizzerebbero i costi entro la scadenza del titolo concessorio che andrebbero a gravare sui nuovi concessionari, così creando una distorsione delle procedure ad evidenza pubblica da indire, in virtù dei previsti indennizzi in favore dei concessionari uscenti per gli investimenti non ammortizzati. Tale decisione è strettamente funzionale, spiegano i giudici, alla necessità, imposta dalla normativa eurocomunitaria, di procedere, nell’immediato e senza condizionamenti, alla assegnazione delle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica e, altresì, opportuna nel periodo di proroga, in assenza di precisi criteri sugli indennizzi da prevedere per i concessionari uscenti. Allo stesso tempo, è legittima la delibera di giunta comunale che stabilisca la improcedibilità delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime oltre la data del 31 dicembre 2023 e fissi il diniego di ulteriori autorizzazioni. Difatti, la determinazione di non rilasciare nuove autorizzazioni è strettamente funzionale alla necessità, imposta dalla normativa eurocomunitaria, di procedere, nell’immediato e senza condizionamenti, alla assegnazione delle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, osservano i giudici. Di conseguenza, tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi comprese quelle in favore di concessionari che abbiano ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata, sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l'indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva.

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