Niente registrazione per ‘Nero Champagne’

Stop dai giudici per un’azienda italiana. Decisivo il riferimento alla ‘Dop Champagne’

Niente registrazione per ‘Nero Champagne’

Stop all’azienda italiana che voleva registrare il marchio ‘Nero Champagne’. Secca la presa di posizione dei giudici (sentenza del 25 giugno 2025 del Tribunale dell’Unione Europea), i quali hanno, in sostanza, accolto l’obiezione sollevata dal ‘Comité interprofessionnel du vin de Champagne’ e dall’’Institut national de l’origine et de la qualité’, obiezione secondo cui il marchio ‘Nero Champagne’ potrebbe approfittare abusivamente della notorietà dei prodotti tutelati dalla ‘Dop Champagne’ la cui tutela mira essenzialmente a garantire ai consumatori che tali prodotti presentino talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica.
Per risalire all’origine della querelle bisogna tornare al 2019, quando una società italiana ha presenta all’’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale’ una domanda di registrazione del marchio denominativo ‘Nero Champagne’, domandante riguardante alcuni prodotti e servizi, tra cui taluni vini conformi al disciplinare della ‘Dop Champagne’, registrata dal lontano 1973.
Per fare chiarezza, e respingere la domanda di registrazione del marchio, almeno per i vini conformi al disciplinare della ‘Dop Champagne’, i giudici precisano che il diritto dell’Unione Europea non vieta che un marchio possa contenere una ‘Dop’, ma, aggiungono, la registrazione del marchio può essere rifiutata qualora la ‘Dop’ non sia conforme al disciplinare dello specifico prodotto, qualora il suo uso sfrutti la notorietà di una ‘Dop’ o qualora il marchio richiesto veicoli un’indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza o all’origine del prodotto.
Per i giudici, poi, esiste una presunzione secondo cui un marchio contenente una ‘Dop’ e registrato unicamente per prodotti che rispettano il disciplinare di tale ‘Dop’ non sfrutti indebitamente la notorietà di quest’ultima. Tuttavia, una presunzione del genere può essere rovesciata qualora sia dimostrato che un marchio può sfruttare indebitamente la notorietà di una ‘Dop’, quand’anche esso designi unicamente prodotti conformi al disciplinare di tale ‘Dop’.
Analizzando lo specifico caso, poi, il termine ‘nero’ potrebbe, secondo i giudici, essere percepito dal consumatore come evocativo del vitigno dello champagne o del suo colore, di modo che il marchio richiesto potrebbe veicolare un’indicazione falsa o ingannevole. Non a caso, tale termine è utilizzato nel nome di diversi noti vitigni italiani e che molteplici varietà di viti lo includono nella loro denominazione. Inoltre, il termine ‘nero’ sarà inteso dal pubblico di lingua italiana nel senso del colore nero. E, quindi, il pubblico potrebbe pensare che si tratti di uno ‘champagne nero’, quando invece, secondo il disciplinare della ‘Dop’, uno champagne può essere solamente bianco o rosato.

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