Non è obbligatorio il casco alla guida di un monopattino elettrico
Il tema della sicurezza, anche stradale, è materia di competenza esclusiva dello Stato, che non può essere delegata agli enti locali.

Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza riguardante l'obbligo imposto, dal Sindaco di una Città Metropolitana, ai conducenti di monopattini elettrici di indossare un casco protettivo quando circolano sulle strade comunali. L'ordinanza del Sindaco traeva giustificazione nella possibilità di prevedere, da parte dell’Amministrazione comunale, prescrizioni e limitazioni della circolazione.
Tuttavia, il TAR ha annullato l'ordinanza, affermando che il Sindaco non aveva l'autorità per emetterla. Successivamente, un provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione comunale ha ripristinato l'obbligo del casco.
Questo nuovo provvedimento è stato nuovamente annullato dal TAR, e il Comune ha presentato appello sostenendo vari motivi quali: errori giudiziari, violazioni di legge e mancanza di basi adeguate per il provvedimento.
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, poiché nessuna delle normative richiamate giustificava l'imposizione del casco protettivo ai conducenti di monopattini elettrici. Le disposizioni legali citate non conferiscono ai comuni il potere di imporre l'uso del casco.
Pertanto, si è evidenziato che la sicurezza stradale, anche se di fondamentale importanza, è disciplinata a livello nazionale e non può essere gestita autonomamente dalle autorità locali. In base alla divisione delle competenze, il tema della sicurezza stradale rientra nella potestà esclusiva dello Stato e non può essere delegato ai comuni.
In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato conferma che il Sindaco non ha il potere di imporre l'uso del casco ai conducenti di monopattini elettrici, dando ragione al TAR e respingendo l'appello del Comune.