Nuove costruzioni sono anche quelle iniziative che trasformano un preesistente edificio

Decisivo il riferimento ai paletti fissati dalla cosiddetta ‘legge urbanistica’

Nuove costruzioni sono anche quelle iniziative che trasformano un preesistente edificio

Alla luce dei paletti fissati dalla cosiddetta ‘legge urbanistica’, ossia la legge numero 1150 del 1942, per nuove costruzioni devono intendersi non sono solo quelle effettuate su aree libere ma tutte quelle iniziative edilizie che trasformano un preesistente edificio in uno oggettivamente diverso in relazione all’entità ed alla consistenza delle modifiche. Ogni intervento di trasformazione edilizia comportante un aumento del carico urbanistico è soggetto al rispetto della disciplina prevista dal decreto ministeriale numero 1444 del 1968. Difatti, anche se la disciplina statale contenuta nel decreto ministeriale è espressamente applicabile alla fase di approvazione dei piani regolatori generali nonché a quelli attuativi ed alle loro varianti, tale applicazione va estesa, precisano i giudici, a tutte le ipotesi in cui un determinato intervento sia autorizzato in deroga o ad integrazione delle previsioni contenute nei predetti piani o nei regolamenti edilizi, come avviene non solo nel caso di rilascio dei permessi di costruire in deroga ma anche nel caso di disposizioni di legge che autorizzino interventi di trasformazione edilizia o anche cambi di destinazioni d’uso con incremento di volumi abitabili, che abbiano come conseguenza un incremento del numero di abitanti insediabili, in una determinata zona, modificando conseguentemente il rapporto abitanti/standard previsto dalla pianificazione urbanistica generale. E la modifica delle previsioni di piano in tal modo operata (in deroga o ex lege) implica il conseguente necessario adeguamento del calcolo degli standard. (Sentenza 4908 del 17 maggio 2023 del Consiglio di Stato)  

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