Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio
Plausibile l’accoglimento di istanze di partecipazione presentate in ritardo
Impossibile riconoscere alcun rilievo ai ravvedimenti postumi del debitore, anche perché è rilevante il tentativo di frode posto in essere dall’imprenditore al momento del deposito della domanda, indipendentemente dalla circostanza che essa, a seguito degli accertamenti degli organi della procedura, sia stata successivamente emendata
Il termine stringente previsto dalla norma risponde alla necessità di garantire l’effettività del diritto di asilo e dei connessi diritti fondamentali, evitando che lo straniero rimanga in una zona grigia priva di tutele effettive